|
E’ il D. M. dell’Università e della Ricerca n. 155
del 1998 a disciplinare le commissioni d’esame. In particolare è
stabilito che la commissione è nominata per ogni occasione per decreto
ministeriale, il quale vincola l’esame a due sessioni annuali, e composta da
quattro membri. Il presidente viene nominato direttamente dal Ministero fra
i professori universitari di discipline afferenti alle aree previste
dall'ordinamento didattico, mentre i quattro membri vengono scelti da terne,
designate dal consiglio dell'Ordine professionale competente per territorio,
composte da persone appartenenti a queste categorie:
 |
professori ordinari, straordinari
e associati di ruolo, fuori ruolo od a riposo e ricercatori confermati
afferenti ad aree scientifico-disciplinari relative all'ordinamento
didattico; |
 |
professori a contratto per materie
professionali, inerenti le discipline dell'area di servizio sociale; |
 |
liberi professionisti iscritti
all'albo con non meno di cinque anni di esercizio professionale;
|
 |
assistenti sociali dipendenti da
pubbliche amministrazioni inquadrati da non meno di cinque anni. |
La gestione e la valutazione delle
prove sono quindi compiti della commissione, la quale, come già detto, al di
là del Presidente, è nominata dal Ministero su proposta dell’Ordine
professionale. Due di questi devono necessariamente essere assistenti
sociali, gli altri due (i docenti), possono anche esserlo, dipende
dall’Ordine che li propone.
La partecipazione alla commissione d’esame prevede un compenso, previsto fin
dal D.M. 9/9/1957, che viene liquidato dall’Università stessa a tutti i
commissari, in funzione anche del numero di candidati, oltre al
rimborso-spese. |