L’esercizio delle professioni di
assistente sociale e di assistente sociale specialista è possibile solo dopo
l’iscrizione all’Ordine regionale di residenza. La Legge impone però fin dal
previgente Ordinamento Universitario il superamento dell’esame di Stato; dal
Diploma Universitario fino alle attuali Lauree è quindi fatto obbligo
all’aspirante assistente sociale di sottoporsi a questo esame. Lo stesso
D.P.R.328 del 2001(G.U. n. 190 del 17/8/2001),
che ha recepito la riforma universitaria del 1999 ed i differenziati livelli
di esercizio professionale, ribadisce il requisito dell’ esame di Stato sia
per l’aspirante assistente sociale che per quello specialista.
La norma in questione codifica i
contenuti dell’esame, ma non la sua regolamentazione, la quale quindi resta
quella vigente all’epoca del Diploma Universitario, tutto riferito al
D. M. dell’Università e della Ricerca n. 155
del 1998 (pubblicato in G.U. n. 117 del 22/5/98).
L’esame di Stato è un requisito recente per la
professione di assistente sociale, ma non per il nostro Ordinamento, il
quale lo prevede fin dal 1956; esso viene introdotto infatti con la Legge n.1378
del 1956 (col regolamento applicativo tramite il D.M. 9/9/1957) per la
disciplina delle professioni, all’epoca individuate tra i soli medici,
veterinari, periti forestali, chimici, farmacisti, commercialisti e
statistici.