D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212/L del 17
agosto 2001

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Art. 20.
Sezioni e titoli
professionali
1. Nell'albo professionale
dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione
B.
2. Agli iscritti nella
sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.
3. Agli iscritti nella
sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.
4. L'iscrizione all'albo
professionale degli assistenti sociali e' accompagnata, rispettivamente, dalle
dizioni: "sezione degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli
assistenti sociali".
Art. 21.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto dell'attivita'
professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia'
stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2,
le seguenti attivita' professionali:
a) elaborazione e
direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
b) pianificazione,
organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi
sociali;
c) direzione di servizi
che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi
sociali;
d) analisi e valutazione
della qualita' degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio
sociale;
e) supervisione dell'attivita'
di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe
57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
f)
ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attivita'
didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche
del servizio sociale.
2. Formano oggetto dell'attivita'
professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia'
stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':
a) attivita', con
autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi
dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di
persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno e di disagio,
anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di
volontariato e del terzo settore;
b) compiti di gestione, di
collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e
direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi
sociali;
c) attivita' di
informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
d) attivita' didattico
formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di
studenti dei corsi di laurea della
classe 6 - Scienze del
servizio sociale;
e) attivita' di raccolta
ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.
Art. 22.
Esame di Stato per
l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella
sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per
l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali.
2. L'esame di Stato e'
articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova
scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione,
organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei
servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di
supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;
b) una seconda prova
scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di
programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di
piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla
commissione esaminatrice;
c) una prova orale sui
seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti
teorico-pratici relativi all'attivita' svolta durante il tirocinio;
legislazione e deontologia professionale.
3. Agli esami di Stato di
cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di
laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente,
da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che
hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
Art. 23.
Esami di Stato per
l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella
sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per
l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella
classe 6 - Scienze del servizio sociale.
2. L'esame di Stato e'
articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta
nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle
discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi,
tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di
situazioni di disagio sociale;
b) una seconda prova
scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale;
principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
c) una prova orale, sulle
seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale;
discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attivita' svolta
durante il tirocinio professionale;
d) una prova pratica nelle
seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte
di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui
alla lettera a).
Art. 24.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali
appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B
dell'albo degli assistenti sociali.
2. Coloro i quali sono in
possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
3. Coloro i quali
conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i quali sono in
possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi
della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e
coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno
svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di
cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.
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