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La necessità di definire i soggetti del terzo settore


                 
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Il ruolo del terzo settore nella nuova legge quadro sull'assistenza


Non c'è dubbio che nel corso degli anni '90 è andata maturando la consapevolezza del ruolo e della funzione dei soggetti che noi definiamo non-profit, secondo un'espressione anglosassone e che, italianizzando, possiamo definire organizzazioni senza scopo di lucro finalizzate alla produzione di beni e servizi di interesse collettivo.
Gli anni '90 sono stati, infatti, non casualmente, l'arco temporale nel quale si è prodotta la legge quadro sul volontariato e la legge sulla cooperazione sociale. Questi soggetti, la legge quadro sull'assistenza, li riconosce. Li riconosce soprattutto quali produttori ed erogatori di servizi sociali. La legge fa infatti riferimento a interventi e servizi volti ad "eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia" e riprendendo il decreto legislativo n. 112 del 1998 fa esplicito riferimento a "servizi e prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario".
Ora la legge sull'assistenza, all'art. 1 comma 4 e 5, fa proprio il principio del welfare mix, ovvero la previsione di una cogestione, coproduzione e per quel che più rileva dal punto di vista innovativo, di una coprogrammazione dei servizi da parte del privato, del privato sociale, del pubblico.
Proprio all'art. 1 si cerca di definire i soggetti no-proft interessati: organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni e enti di promozione sociale, associazioni di volontariato, fondazioni, enti di patronato.
L'elencazione dei soggetti non a scopo di lucro - che meriterebbe un ulteriore approfondimento correttivo perché non compiuta e per certi versi imprecisa - è e continua ad essere il prodotto di una stratificazione legislativa che prevede e riconosce una serie di soggetti: dalle cooperative alle fondazioni, dalle organizzazioni di volontariato alle associazioni riconosciute e non. Il testo dimentica di citare gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti che invece meriterebbero un esplicito richiamo trattandosi anch'essi di organizzazioni non a scopo di lucro che possono svolgere importantissime funzioni di erogazione di servizi e progetti di integrazione sociale. A questa elencazione sono poi aggiunti i patronati che tuttavia, ad oggi, continuano ad essere enti di diritto pubblico. Non saranno infatti enti di diritto privato sino a che non andrà in porto la loro riforma, ad oggi non ancora approvata dal Parlamento. Così come in attesa dell'approvazione della proposta di legge di competenza, rimangono le associazioni di promozione sociale che continuano quindi ad essere una categoria giuridica priva di significato.
Quindi certamente permane un problema di definizione dei soggetti del terzo settore, nell'ambito di un più ampio inquadramento civilistico generale, pure in presenza di criteri di individuazione prodottisi nell'ambito del recente Decreto legislativo n. 460/97 in materia di Onlus ed Enti non commerciali. Questo decreto individua i soggetti no-profit in quelli che pur producendo profitto, non lo distribuiscono o ne limitano la distribuzione, o non ne hanno la disponibilità dichiarando statutariamente di destinarlo a fini istituzionali.
Rimane tuttavia aperto il problema di una riforma complessiva del primo libro del Codice Civile, sia per quanto attiene la rivisitazione del concetto di "reddito d'impresa", sia per quanto riguarda l'applicazione di norme del diritto commerciale in materia di contabilità, pubblicità, trasparenza, tutela dei terzi e degli associati, gestione dei contenziosi.
Appare chiara l'esigenza di rendere più compiuto e più preciso il quadro definitorio dei soggetti non a scopo di lucro nel nostro Paese.

 

Il terzo settore protagonista delle politiche di welfare
Altro elemento importante contenuto nella legge sull'assistenza è il superamento dell'idea dei soggetti del terzo settore come semplici erogatori di servizi, meri prestatori di manodopera senza capacità progettuale e imprenditoriale. Si supera l'impostazione che ha caratterizzato gli anni '80 e '90, che oggi appare limitata e limitante per uno sviluppo qualitativo delle politiche di welfare. Si cammina invece verso un compiuto modello di welfare mix, ma ancor meglio verso un'ipotesi concreta di welfare community, o come alcuni sostengono, di welfare society, ovvero verso un modello di società solidale che si auto-organizza promuovendo essa stessa erogazione di servizi, anche in assenza di input della Pubblica Amministrazione.
Viene progressivamente ad emergere il principio economico della "reciprocità" a fianco a quello dello "scambio", anche in società avanzate e con una economia di mercato consolidata, come la recente dottrina economica incomincia a riconoscere.
L'azione dei soggetti no-profit produce infatti vantaggi reciproci per i cittadini, la cui somma è maggiore della somma dei singoli vantaggi individuali che scaturirebbero dal conflitto e dall'isolamento. Il terzo settore riesce quindi a produrre beni relazionali che non sono in grado di produrre né lo Stato né il mercato a fini di lucro.
Anche questo emerge dal testo in esame: una autentica, potenziale policy making, ovvero una compartecipazione del pubblico e del privato sociale nella progattazione e verifica dei risultati. Il riferimento è ad alcune disposizioni presenti nell'articolato:

  • a) art. 1, comma 5, dove è fatto esplicito riferimento alla "progettazione e realizzazione concertata" degli interventi;
  • b) art 6, allorché riferendosi alle attività di competenza dei comuni si ribadisce il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore nella programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, con indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali e quando si fa un esplicito richiamo all'obbligo per i comuni di "effettuare forme di consultazione" dei soggetti no-profit per valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni;
  • c) art. 8, comma 2, quando nell'affidare alle Regioni la funzione di elaborazione dei programmi regionali, si sottolinea l'esigenza di "consultare" i soggetti del terzo settore;
  • d) art. 19, comma 1, capo f) e g) e comma 3, dove sviluppando le disposizioni riguardanti la predisposizione dei piani di zona, si fa riferimento a alle modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale"; nonché alle "forme di concertazione con i soggetti non a scopo di lucro individuati dalla legge; nonché ancora all'accordo di programma dove partecipano oltre ai soggetti pubblici anche i soggetti del terzo settore.

Non vi è dubbio che queste modalità di "consultazione" e "concertazione" si scontrano con un problema ancora largamente irrisolto: quello delle forma di rappresentanza e rappresentatività dei mondi del terzo settore. Ad oggi infatti, oltre alle tradizionali associazioni di rappresentanza del mondo della cooperazione e ad alcune grandi associazioni (si pensi alle ACLI o all'ARCI) non esiste che il tentativo del Forum del terzo settore, finalizzato a creare una modalità organizzativa rappresentativa dei soggetti no-profit. Certo, sarà compito degli Enti locali e delle Regioni garantire il coinvolgimento più largo e democratico possibile delle realtà del privato sociale corrispondenti al territorio di competenza.

Le forme di contracting-out
Per quanto concerne i rapporti contrattuali tra soggetti no-profit e comuni, la legge quadro sull'assistenza indica, da una parte, la strada per la gestione di "servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale", del sistema delle autorizzazioni e dei conseguenti accreditamenti, dall'altra quella tradizionale delle forme di aggiudicazione o negoziali, seppure con alcune volontà correttive.
Per quanto riguarda le autorizzazioni, queste sono rilasciate dai comuni, in conformità con i criteri stabiliti da apposite leggi regionali che recepiscono ed integrano i requisiti minimi nazionali determinati con Decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata Stato - Regioni. L'accreditamento, realizzato sempre dai comuni, prevede la corresponsione di tariffe per le prestazioni erogate sulla base di indicazioni delle Regioni (artt.11 e 8).
Per tutti gli altri tipi di servizi erogati dal terzo settore, la proposta di legge prevede che "gli enti pubblici" debbano promuovere "azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano a tali soggetti la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale" (art. 5, comma 2). Le Regioni dovranno poi adottare, sulla base di indicazioni date dal governo centrale, "specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona" (art. 5, comma 3). Tali innovazioni hanno fatto propria una preoccupazione avanzata dal mondo del no-profit, ovvero l'esigenza di una nuova regolamentazione delle gare di appalto in materia di affidamento di servizi sociali, ad oggi largamente incentrate sul criterio del massimo ribasso economico, con nocumento della qualità e della serietà del servizio offerto e dei rapporti di lavoro tra realtà no-profit e loro dipendenti.
Il Forum del terzo settore aveva sottoposto all'attenzione del Parlamento e del governo alcune proposte che possono essere in parte individuate nella indicazione prevista dalla proposta di legge in esame. Il Forum infatti aveva suggerito l'emanazione di una Direttiva del Ministero della Funzione pubblica tale da sollecitare l'adozione di adeguate delibere - quadro da parte delle amministrazioni pubbliche, comuni e Regioni anzitutto, nonché la predisposizione di un regolamento governativo in grado di introdurre indicazioni specifiche per i servizi sociali, in parziale o totale deroga alle disposizioni generali contenute nelle attuali normative sugli appalti. Certo non sfugge a nessuno che questa materia troverà una solida risposta allorché sarà anche avviato a soluzione un compiuto riordino della disciplina giuslavoristica del settore no-profit. Vi sono ancora rilevanti problemi che vanno dalla mancata disciplina legislativa del rapporto tra socio lavoratore e cooperativa sociale, ad un'assenza di disposizioni certe in materia di lavoratori atipici, assai presenti nel mondo dei soggetti non a scopo di lucro.

 

Conclusioni
Per concludere, andrebbero approfonditi alcuni spunti propositivi che sono andati smarriti nel corso della predisposizione del testo di legge, tra i quali quello di un approntamento di maggiori strumenti di capitalizzazione per i soggetti del terzo settore.
D'altra parte è oggettivo che il terzo settore sia stato quello che maggiormente negli ultimi anni ha prodotto occupazione. Proprio recentemente in un'audizione in Parlamento Lesther Salomon ha affermato che negli ultimi anni ben il 13% della nuova occupazione nell'Unione Europea è stata prodotta nell'ambito del settore no-profit.
Qualche disposizione specifica in questa direzione si potrà prevedere quando la Camera dei Deputati discuterà le norme sul Fondo Nazionale per le politiche sociali (art. 20).
Tuttavia, si può con certezza affermare che questa legge rappresenta per lo sviluppo del terzo settore un importante e, per certi versi decisivo, strumento di sviluppo e di potenziale consolidamento.



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