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Lo stato ed enti locali di fronte alla riforma.


di Viviana Martinoli

Identificare le funzioni in materia di assistenza sociale in capo ai soggetti istituzionali è un compito impegnativo, in considerazione della vastità della normativa presente. Evidenziare le principali funzioni proposte per i diversi soggetti nell’ambito delle norme, che maggiormente hanno segnato la strada del decentramento amministrativo nell’assetto dell’assistenza sociale, è un modo per tracciare un percorso, che dal DPR 616/77 arriva al testo della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 328/00. Le funzioni sono raggruppate per aree tematiche in modo da poter essere anche visivamente raffrontate.

Pur non trattandosi di un esame esaustivo, è facile identificare come le materie delegate dal DPR 616/77, con richiami alla legge quadro in materia di assistenza, si siano riflesse in modo variegato nelle leggi di riordino regionali, che di per sé si differenziano, oltre che per l’approccio a realtà territoriali anche molto distanti tra loro, per l’approvazione attraverso un lasso cronologico piuttosto lungo (parlando delle leggi attualmente in vigore si va dalla legge della Regione Veneto del 1982 a quella della Regione Molise del 2000), il che vuol dire attraversare due decenni di sviluppo delle politiche sociali verso modelli diversi.

    1. Lo Stato
    2. Le competenze dello Stato in materia di assistenza sono fissate dal DPR 616/77, come funzioni legislative, di indirizzo e coordinamento e amministrative.

      1. Lo Stato e il DPR 616/77

Funzioni legislative

  • Riforma dell’assistenza;
  • Norme di applicazione di regolamenti e di direttive CEE;
  • Norme attinenti ai rapporti internazionali,
  • Norme per l’assegnazione di contributi alle associazioni.

Funzioni di indirizzo e coordinamento

  • Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercizio del potere di sostituzione, esercitata con DPR.

Funzioni amministrative

  • Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;
  • Interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;
  • Interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;
  • Rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le Regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
  • Le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
  • L'attività dei CPABP  fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
      1. Lo Stato e il D.Lgs 112/98

Questo decreto toglie allo Stato una parte delle funzioni amministrative in materia di invalidità civile che passano all’Inps. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono, invece, conservate allo Stato le seguenti funzioni:

Funzione Legislativa

La fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché' le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale.

Funzione di indirizzo e coordinamento

  • La determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;
  • La determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
  • La determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
  • La determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo;
  • La determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali.

Funzione amministrativa

  • Compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;
  • I rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;
  • Gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché' di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
  • Le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché' di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
  • Gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
  • la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile.
      1. Lo Stato e la legge 328/00

Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, N° 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

  • determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'Art. 18;
  • individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero di grazia e giustizia, all'interno del settore penale;
  • fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N° 42 del 20 febbraio 1997;
  • determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
  • esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle Regioni, ai sensi dell'Art. 8 della legge 15 marzo 1997, N° 59, e dell'Art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, N° 112;
  • ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'Art. 20, comma 5. 2.
    1. La Regione
    2. La Regione è un ente autonomo con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione. Le 15 Regioni a statuto ordinario hanno preso avvio con l’elezione dei primi consiglieri regionali nel giugno 1970.

      1. La Regione e il DPR 616/77

Le Regioni hanno, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione funzioni legislative e amministrative. Le funzioni legislative sono di tipo concorrente, laddove le leggi regionali integrano le leggi statali, sono invece di tipo attuativo laddove si pongono in attuazione delle leggi statali.

Funzione legislativa concorrente

  • Determinazione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari;
  • Riorganizzazione e programmazione dei servizi;
  • Definizione di norme per l’attribuzione dei beni degli enti nazionali e interregionali;
  • Definizione di norme per il passaggio degli ECA ai Comuni;
  • Definizione di piani regionali (art.26), che si inseriscono nel seguente disegno:

 piani economici nazionali (quinquennali)

PIANI DI SVILUPPO REGIONALI (triennali)

PIANIFICAZIONE SETTORIALE (annuale)

La saltuarietà con cui è stata effettuata la pianificazione nazionale ha però determinato una mancanza di coordinamento per i piani regionali.

Funzione legislativa attuativa dispone

  • Norme per la costituzione di forme obbligatorie di assistenza tra i Comuni;
  • Norme di attuazione delle direttive della Comunità europea (art.6).

Funzione amministrativa

  • Svolgimento di attività promozionali inerenti le attività di competenza;
  • Controllo e vigilanza delle Ipab infraregionali non sciolte.
      1. La Regione e la L.142/90

Alla Regione, con la legge di riordino delle autonomie locali vengono attribuite funzioni eminentemente legislative:

  • Norme per l’organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale, attraverso i Comuni e le Province;
  • Norme per la cooperazione dei Comuni e delle Province, tra loro e con la Regione;
  • Norme per la programmazione economico-sociale e territoriale rispetto a: forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione di piani e programmi regionali e provvedimenti della Regione; criteri e procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti di programmazione socio – economica e di pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province; modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti della programmazione socio – economica e della pianificazione territoriale e i programmi regionali.
      1. La Regione e la L. 67/93

Funzioni legislative attuative

  • Norme per le attribuzioni di funzioni socio – assistenziali.
      1. La Regione e il D.Lgs 112/98
      2. Il decreto legislativo 112 attribuisce alle Regioni le funzioni di programmazione, coordinamento e verifica, nonché funzioni amministrative relative all’ampliamento su base territoriale degli interventi a favore degli invalidi civili.

      3. La Regione nelle leggi regionali di riordino dell’assistenza
      4. Le funzioni della Regione, e in generale degli enti locali sono generalmente disperse.

        1. Abruzzo
        2. Funzione legislativa

          La Regione elabora un piano globale di conferimento delle funzioni agli Enti locali e funzionali, in particolare prevedendo, in successione: le funzioni da sopprimere; le funzioni amministrative che sono esercitabili unicamente a livello regionale; la ripartizione delle restanti funzioni alle Province, ai comuni, anche in forma associata, alle comunità montane e alle autonomie funzionali.

        3. Basilicata
        4. Funzioni di indirizzo e coordinamento

          Spettano alla Regione la programmazione, l’indirizzo e il coordinamento dei servizi socio - assistenziali, nonché la verifica e il controllo della loro attuazione a livello territoriale, favorendo ogni utile e possibile forma di collaborazione.

          Funzioni legislative

          predisposizione dei piani socio – assistenziali.

        5. Calabria
        6. Funzioni di indirizzo e coordinamento

          La Regione - svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività socio - assistenziali dei Comuni singoli o associati,

          Funzioni amministrative

          gestisce le competenze di cui al DPR 616/77 in caso di inadempienza nell’attuazione delle finalità della presente legge, da parte delle USSL e dei Comuni. La Regione - Assessorato Servizi Sociali - subentra nell’esercizio delle rispettive funzioni e competenze al fine di garantire la erogazione delle prestazioni socio - assistenziali.

        7. Campania
        8. Funzioni di indirizzo e coordinamento

          La Regione fornisce gli indirizzi programmatici sulle priorità nella ripartizione tra le varie categorie di spesa e al relativo piano di riparto dei rispettivi contributi agli enti locali.

          Funzioni legislative

          determina le direttive fondamentali per l’esercizio delle funzioni.

        9. Emilia Romagna
        10. Funzioni di indirizzo e coordinamento

          Funzioni legislative

          La Regione definisce, mediante la predisposizione del piano socio - assistenziale coordinato ed integrato con il piano sanitario, gli orientamenti programmatici per dare attuazione alle finalità della presente legge.

        11. Friuli Venezia Giulia
        12. Funzioni di indirizzo e coordinamento

          La Regione, per assicurare lo sviluppo complessivo della comunità regionale, esercita, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie individuate nello statuto e determina le scelte concernenti l’assetto del territorio.

          Funzioni amministrative

          Restano di competenza della Regione gli interventi finanziari a favore dell’Ente friulano di assistenza di Udine, relativamente all’assistenza degli aventi diritto in istituti di educazione, nonché gli interventi finanziari a favore dell’associazione denominata << Opera di assistenza delle diocesi della Regione Friuli - Venezia Giulia >>, relativamente alla gestione di colonie climatiche per minori ed adolescenti.

        13. Lazio
        14. Funzioni di indirizzo e coordinamento

          La Regione: emana atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale; concorre, alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale dei servizi socio - assistenziali; determina gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socio - assistenziali e promuove forme associative e di cooperazione fra gli enti locali interessati; indica i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei servizi socio – assistenziali.

          Funzioni legislative

          La Regione: adotta, con il concorso degli enti locali e degli altri enti operanti in materia, il piano socio - assistenziale regionale, e ne verifica l’attuazione; individua, nell’ambito del piano regionale di formazione professionale gli interventi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale adibito ad attività di assistenza sociale, ivi compreso quello volontario.

          Funzioni amministrative

          La Regione: definisce, in collaborazione con gli enti locali, i criteri e gli standards dell’informatizzazione dei servizi socio – assistenziali; definisce le modalità e i criteri delle vigilanza sui servizi; attua forme di verifica idonee a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema socio - assistenziale. Alla Regione spetta, altresì, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti: le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell’ambito regionale; le persone giuridiche private che operano nel campo dell’assistenza e beneficenza.

        15. Liguria
        16. La Regione esplica le funzioni legislative, di programmazione, di studio e di controllo

        17. Lombardia
        18. Funzioni legislative

          La Regione: elabora e approva il piano regionale socio - assistenziale e ne verifica l’attuazione.

          Funzioni di indirizzo e coordinamento

          La Regione, ai fini dell’organizzazione e della programmazione del sistema dei servizi socio - assistenziali: partecipa all’elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale, mantiene e coordina i rapporti con gli organi centrali cui spetta l’attività di indirizzo e coordinamento, con le competenti autorità giudiziarie e con gli altri organi pubblici che svolgono attività comunque connesse con quelle del sistema dei servizi sociali; determina gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi; stabilisce i criteri per l’organizzazione dei servizi a livello zonale e distrettuale; promuove la migliore utilizzazione del personale addetto ai servizi, ne favorisce altresì la mobilità , la formazione e l’aggiornamento professionale.

          Funzioni amministrative

          La Regione: ripartisce tra gli ER il fondo regionale; attua in collaborazione con gli ER forme di controllo di gestione al fine di verificare l’efficienza e l’efficacia dei servizi; stabilisce i requisiti delle strutture, anche ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e dell’attività di vigilanza; provvede all’accertamento e alla dichiarazione di idoneità al convenzionamento delle istituzioni; cura la tenuta del registro regionale del volontariato; organizza, in collaborazione con gli ER, il sistema informativo sui servizi socio - assistenziali, promuovendo lo scambio di informazione tra gli ER medesimi; promuove iniziative ed attività sperimentali ed innovative, con particolare riferimento allo sviluppo della cooperazione di servizi ed alla sperimentazione nelle attività di supporto ai servizi di forme di autogestione da parte dell’utenza; promuove lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive sul sistema dei servizi socio - assistenziali e di attività di informazione, mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni e la promozione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento e di riqualificazione; provvede all’eventuale copertura assicurativa degli utenti e degli operatori delle strutture socio - assistenziali, con particolare riguardo a quelle per handicappati, ad esclusione di coloro che sono già coperti da assicurazione ai sensi di altre Leggi Regionali; spetta altresì alla Regione la decisione delle controversie, tra Comuni singoli o associati o tra Comuni ed altri enti pubblici, per il rimborso degli oneri sostenuti per spese di soccorso e di assistenza.

        19. Marche
        20. Funzioni legislative

          La Regione emana le linee di indirizzo per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

        21. Molise
        22. Funzioni legislative

          La Regione adotta il Piano socio-assistenziale regionale a carattere triennale, comprendente piani annuali di attuazione; provvede ad emanare atti di indirizzo e di coordinamento e linee guida, per esigenze di omogeneità all'interno territorio regionale.

          Funzioni amministrative

          La Regione provvede: a verificare l'attuazione del Piano, da parte dei soggetti pubblici e privati, con riferimento agli obiettivi, alle priorità, allo stato dei servizi, alla qualità degli interventi, al sistema informativo, alla ricerca ed ai progetti sperimentali.

          Funzioni di indirizzo e coordinamento

          La Regione provvede inoltre: a ripartire le risorse del Fondo sociale regionale della presente legge. Gli atti di indirizzo e le linee guida sono particolarmente utilizzate per la definizione degli assetti organizzativi e di gestione della materia socio-assistenziale, nonché per la definizione degli "ambiti territoriali" ottimali alla gestione dei servizi domiciliari e residenziali di carattere socio-sanitario.

        23. Piemonte
        24. Funzioni di indirizzo e coordinamento

          Spettano alla Regione la programmazione, l’indirizzo e il coordinamento dei servizi socio - assistenziali, nonché la verifica e il controllo della loro attuazione a livello territoriale.

          Funzioni legislative

          la Regione: approva gli indirizzi di programmazione socio - assistenziale nell’ambito del Piano, ne coordina e ne verifica l’attuazione; ripartisce le risorse del Fondo per la gestione delle attività socio - assistenziali secondo i criteri definiti nel Piano, nonché altre risorse finalizzate previste dalla legge.

          Funzioni amministrative

          La Regione: partecipa all’elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale; promuove, indirizza e coordina il Sistema informativo socio - assistenziale regionale e locale, operando in raccordo con il livello nazionale nelle sue diverse articolazioni; attua direttamente o in collaborazione attività di studio e ricerca; esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge, anche mediante delega e subdelega; concede permessi circa qualsiasi forma di modifica delle Ipab operanti sul territorio; esercita, secondo le modalità tecniche, amministrative e organizzative definite dal Piano, l’attività di controllo sull’esercizio delle funzioni socio - assistenziali da parte degli Enti gestori.

        25. Sardegna
        26. Funzioni legislative

          predispone ed approva il piano regionale socio – assistenziale.

          Funzioni di indirizzo e coordinamento

          La Regione: svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo; valuta i programmi annuali d’intervento predisposti dai Comuni; assicura l’impiego coordinato di tutte le risorse destinate, a qualsiasi titolo, ad interventi nel settore dei servizi socio - assistenziali; ripartisce, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dalle amministrazioni Provinciali e comunali, il fondo regionale per gli interventi nel settore; determina gli orientamenti generali per il concorso dei cittadini in stato di bisogno al costo delle prestazioni erogate; determina gli indirizzi generali per l’individuazione dei servizi che possono essere gestiti in forma integrata dalle strutture sociali e sanitarie, predisponendo altresì lo schema tipo delle relative convenzioni; favorisce e promuove la costituzione di associazioni fra più Comuni per la gestione congiunta degli interventi socio – assistenziali.

          Funzioni amministrative

          La Regione: cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato che operano nel settore; promuove la formazione e l’aggiornamento professionale, attraverso apposite iniziative, del personale impiegato nel settore dei servizi socio - assistenziali; disciplina le modalità ed i criteri di vigilanza sulle attività e sulle strutture socio - assistenziali che operano, a qualsiasi titolo, nel territorio regionale; attua le forme di verifica idonee a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi e degli interventi socio - assistenziali.

        27. Sicilia
        28. Funzioni legislative

          la Regione: predispone, in conformità all’art. 15, piani triennali dei servizi socio - assistenziali, al fine di perseguire le finalità indicate nella presente legge

          Funzioni di indirizzo e coordinamento

          La Regione: svolge attività di programmazione, coordinamento, controllo, assistenza tecnica ed incentivazione finanziaria; promuove attraverso incentivi finanziari, piani di organizzazione e di sviluppo dei servizi socio - assistenziali, che prevedano interventi in aree di maggiore rischio sociale; predetermina, tenuto conto dei servizi da erogare e delle indicazioni degli enti erogatori, la consistenza numerica degli operatori sociali in rapporto al territorio e ne garantisce la qualificazione; esercita il controllo sugli adempimenti attribuiti dalla presente legge agli enti locali e dispone, se necessario, interventi di assistenza tecnica per garantirne la efficacia, nonché interventi sostitutivi a carico degli organi inadempienti.

          Funzioni amministrative

          La Regione: promuove convenzioni con istituti universitari, enti ed organismi qualificati per iniziative di studio, di ricerca e di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori sociali; istituisce l’albo regionale delle istituzioni assistenziali.

        29. Toscana
        30. Funzioni legislative

          La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi generali della programmazione e con il concorso delle Istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, approva il piano integrato sociale regionale.

          Funzioni di indirizzo e coordinamento

          La Regione: ripartisce le risorse del fondo regionale per l'assistenza sociale secondo i criteri e i vincoli di cui alla presente legge e per gli obiettivi del piano sociale; coordina e verifica l'attuazione del piano sociale regionale.

          Funzioni amministrative

          La Regione: promuove, indirizza e coordina il sistema informativo quale strumento dell'Osservatorio sociale regionale; sentiti i Comuni interessati procede direttamente alla realizzazione di progetti speciali di interesse regionale che abbiano caratteristiche di sperimentazione innovativa.

        31. Umbria
        32. Funzioni legislative

          La Regione, nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi generali della programmazione e con il concorso delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, adotta il piano sociale regionale.

          Funzioni di indirizzo e coordinamento

          La Regione provvede inoltre: a ripartire le risorse del Fondo sociale regionale; ad emanare atti di indirizzo e di coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale.

          Funzioni amministrative

          La Regione: verifica l’attuazione del Piano; cura l’assistenza tecnica agli enti gestori degli interventi di cui alla presente legge; é istituito presso la Giunta regionale il Centro regionale per l’infanzia e l’età evolutiva.

        33. Valle d’Aosta
        34. Funzioni di indirizzo e coordinamento

          la Giunta regionale: provvede all’assegnazione e all’erogazione delle risorse finanziarie; svolge funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo; determina le modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alle spese di funzionamento dei servizi socio - assistenziali, gestiti sia direttamente sia da parte degli enti locali; adotta schemi - tipo per la stipulazione di convenzioni con istituzioni private per la gestione di servizi socio - assistenziali.

          Funzioni amministrative

          La Regione esercita le funzioni e competenze in materia di: minori, disabili e prevenzione del disagio, anche mediante interventi di assistenza economica; formazione degli operatori socio - assistenziali; invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Ai fini dello svolgimento delle funzioni le competenti strutture della Regione si avvalgono dei servizi dell’USL. La Regione può trasferire o delegare proprie competenze agli enti locali attribuendo agli stessi i mezzi finanziari necessari. Le competenze prefettizie in materia di tossicodipendenze sono svolte, su delega del Presidente della Giunta regionale, da un funzionario di qualifica unica dirigenziale dell’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

        35. Veneto

        Funzioni di indirizzo e coordinamento

        La Regione: segue l’elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale, curando gli opportuni rapporti con i competenti organi centrali; definisce gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi, salvaguardando il raccordo con il momento sanitario e promuovendo forme di collaborazione fra gli enti locali; stabilisce indirizzi, criteri e modalità per l’organizzazione dei servizi e delle attività; stabilisce i requisiti e gli standards delle strutture, anche ai fini delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accertamento dei requisiti per il convenzionamento.

        Funzioni legislative

        La Regione con specifica normativa, individua forme di associazione obbligatoria per i Comuni il cui dato demografico non consenta l’attuazione di servizi sociali; promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale; ripartisce i fondi previsti dal Piano sociale e promuove l’uso coordinato di tutte le risorse finanziarie impiegate nel settore; promuove e attua forme di vigilanza, di verifica e di controllo dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi.

        Funzioni amministrative

        La Regione: organizza il sistema informativo dell’assistenza sociale.

      5. La Regione e il legge 328/00

Nel testo di riforma dell’assistenza, le Regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale, disciplinando l'integrazione degli interventi stessi.

Funzioni di indirizzo e coordinamento

Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le Regioni programmano gli interventi sociali nell'ambito delle rispettive competenze, con modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le Regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti del terzo settore. Le Regioni svolgono le seguenti funzioni: determinazione, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota del fondo regionale; definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni; promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali; promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo; promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste; definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; definizione dei criteri per l'emissione dei titoli da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale; definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni.

Funzioni legislative

La Regione stabilisce: la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti del privato sociale; la determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati; la predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali; il trasferimento agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite, utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle stesse funzioni.

Funzioni amministrative

La Regione stabilisce: l’istituzione, secondo le modalità definite con L.R. , sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge; l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti.

    1. La Provincia
    2. La Costituzione definisce le Province enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali, che ne determinano le funzioni.

      La Provincia è altresì un "ente locale intermedio fra Comune e Regione", che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

      Le Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

      La Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano sono regolate da leggi specifiche, che ne ampliano le competenze e ne attribuiscono il potere di emanare leggi Provinciali, riducendo parallelamente il ruolo della Regione Trentino Alto Adige.

      1. La Provincia e il DPR 616/77

La Provincia esercita, ai sensi del DPR 616/77 le seguenti funzioni amministrative:

  • Approvazione del programma di localizzazione dei presidi assistenziali;
  • Formulazione del parere sulle delimitazioni territoriali per la gestione dei servizi sociali e sanitari;
  • Le funzioni esercitate in precedenza (derivabili dalle VIII disposizioni transitorie alla costituzione).
      1. La Provincia e la L.142/90
      2. La legge 142 stabilisce per le Regioni le seguenti funzioni:

        a) Raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

        b) Concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

        c) Formulare e adottare, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuovere il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

      3. La Provincia e la L.67/93

Per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali, il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 ha conservato alle Province le funzioni amministrative:

  • a favore di "ciechi e sordomuti poveri rieducabili" (R.D. 383/1934);
  • "infanti illegittimi o abbandonati o esposti all'abbandono" (R.D.L. 798/1927);
  • quelle indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, svolte a seguito dello scioglimento dell'ONMI (L.698/1975).

Fino all’inizio degli anni ’80 le Province hanno inoltre esercitato interventi in materia di handicap, in base ad una competenza impropria retaggio della legge sui manicomi abrogata dalla legge 180/78.

      1. La Provincia e il D.Lgs 112/98

Le Province sono equiparate ai Comuni come enti con funzioni residuali in materia di assistenza. Pare significativo sottolineare che l’atto di governo di sostituzione (D.Lgs 96/99) delle Regioni inadempienti rispetto alla delega delle funzioni (art. 132)in materia di promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:

  1. la cooperazione sociale;
  2. le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);

c) il volontariato;

ha identificato nelle Province il soggetto istituzionale su cui agire tale delega.

      1. La Provincia e le leggi regionali di riordino dell’assistenza
      2. Le funzioni assistenziali delle Province sono state esercitate finora in modo differenziato nel territorio nazionale: in alcune zone sono state esercitate direttamente dalla Provincia, in altre attraverso i Comuni sulla base di convenzioni, in altre mediante la costituzione di appositi consorzi.

        1. Basilicata
        2. Le Province: collaborano alla predisposizione del piano socio - assistenziale regionale mediante la presentazione di proposte deliberate dai Consigli Provinciali, utili alla predisposizione dei documenti di piano; provvedono alla specificazione ed attuazione, nell’ambito del proprio territorio, degli obiettivi del piano socio - assistenziale regionale; concorrono alla realizzazione del sistema informativo sui servizi socio - assistenziali; esercitano tutte le altre funzioni socio - assistenziali ad essere attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

        3. Bolzano (prov.)
        4. La Consulta Provinciale per l'assistenza sociale è organo consultivo dell'amministrazione Provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica; in particolare, essa esprime parere: sul piano sociale Provinciale; sui piani annuali e pluriennali; sulla relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sociale; sui criteri di ripartizione del fondo sociale Provinciale.

        5. Calabria
        6. Le Province sono titolari delle competenze di cui all’art.º 26 del DPR N° 616/ 77 nonché delle funzioni di assistenza sociale loro attribuite dalle disposizioni legislative vigenti. Al fine di garantire la gestione integrata degli interventi, le Province secondo le indicazioni contenute nel piano socio - assistenziale regionale, possono conferire agli enti competenti, mediante stipula di apposita convenzione, l’esercizio delle proprie funzioni.

        7. Emilia Romagna
        8. Le Province sono titolari delle funzioni ad esse attribuite con DPR 24 luglio 1977 N° 616, nonché delle funzioni loro attribuite dalle disposizioni legislative vigenti e le esercitano; predispongono i piani territoriali ed esprimono altresì parere in ordine alla assegnazione dei contributi regionali.

        9. Friuli Venezia Giulia
        10. Le Province: esercitano funzioni di programmazione economico - sociale, partecipando alla formazione ed all’aggiornamento del Piano regionale di sviluppo; svolgono compiti di coordinamento degli Enti locali; provvedono altresì alla formazione e concorrono all’attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori.

        11. Lazio
        12. Le Province e la città metropolitana svolgono le seguenti funzioni in materia socio - assistenziale: concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione nell’area socio - assistenziale; provvedono alla specificazione ed attuazione nell’ambito del proprio territorio degli obiettivi del piano socio - assistenziale regionale; provvedono a localizzare, nell’ambito del proprio piano socio - assistenziale, i presidi assistenziali e ad esprimere il parere sulla determinazione da parte della Regione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socio - assistenziali; esercitano, in regime di convenzione con i comuni, le funzioni socio - assistenziali già di competenza Provinciale alla data di entrata in vigore della legge N° 142 del 1990; espletano i compiti connessi alla formazione, alla riqualificazione e all’aggiornamento del personale adibito ad attività di assistenza sociale. Con specifiche leggi regionali possono essere attribuite o delegate alle Province ed alla città metropolitana ulteriori funzioni in materia socio - assistenziale compatibili con il ruolo ad esse assegnato dalla legge N° 142 del 1990.

        13. Liguria
        14. Le Province trasmettono le proprie valutazioni sullo schema di piano nonché sui pareri espressi dalle Conferenze di ambito, con particolare riferimento alla localizzazione dei presidi assistenziali ed al coordinamento di proposte interessanti più ambiti compresi nel territorio di loro competenza.

        15. Lombardia
        16. Le Province svolgono compiti di supporto tecnico nella rilevazione dei fabbisogni formativi del personale socio - assistenziale e nella programmazione e realizzazione degli interventi, con riferimento all’intero ambito dei servizi socio - assistenziali per la formazione e l’aggiornamento del personale sociale e possono erogare contributi per le funzioni di loro competenza.

        17. Marche
        18. Le Province esercitano le funzioni ad esse intestate, partecipano alla predisposizione del piano socio - assistenziale regionale e in armonia con gli indirizzi del piano stesso, dei piani zonali; svolgono le funzioni ad esse delegate dalla Regione. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma per l’assistenza, le Province esercitano le funzioni di assistenza sociale di loro competenza per i rispettivi ambiti territoriali anche mediante convenzione con i Comuni singoli o associati.

        19. Molise
        20. Nelle materie di cui alla presente legge, la Provincia concorre alla elaborazione del Piano regionale socio-assistenziale triennale. Le attività in oggi gestite dalle Province in materia di illegittimi, ciechi e sordomuti sono trasferite con la presente legge ai Comuni che provvedono, di norma, alla loro gestione in maniera associata. Le Province, d'intesa con la Regione, i Comuni e le Comunità Montane, promuovono forme di assistenza tecnica e di collaborazione con i medesimi Enti Locali, particolarmente per le attività trasferite, provvedendo, se del caso, al trasferimento o al comando del personale addetto a tali attività ai Comuni.

        21. Piemonte
        22. Le Province, ai sensi della legislazione: collaborano alla predisposizione del Piano mediante la presentazione di proposte, deliberate dai Consigli Provinciali, utili alla predisposizione dei documenti di Piano da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale; concorrono alla predisposizione della programmazione locale in attuazione del Piano; esercitano le funzioni socio - assistenziali ad esse attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

        23. Sardegna
        24. La Provincia svolge le attività socio-assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI.

        25. Sicilia
        26. Il personale dei comitati Provinciali dell’Opera nazionale maternità ed infanzia, disciolti ai sensi della legge 23 dicembre 1975, N° 698, continua a svolgere presso le amministrazioni Provinciali i compiti di cui all’art. 49 sino al definitivo inquadramento secondo la revisione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, N° 256.

        27. Toscana
        28. La Provincia, nelle materie di cui alla presente legge, concorre alla elaborazione del piano sociale regionale. In particolare, la Provincia: concorre alla definizione e all'attuazione dei piani zonali di assistenza sociale approvati dall'Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, al fine di coordinare gli interventi di propria competenza; partecipa alle sedute delle Conferenze di zona per l'assistenza sociale; elabora ed attua progetti e interventi in materia di orientamento, preformazione e formazione professionale, inserimenti lavorativi rivolti a soggetti in condizione di disagio sociale; elabora progetti integrati nel settore sociale per problematiche riferite ad area vasta, con particolare riferimento alle Politiche sociali integrate; raccoglie ed elabora dati nell'ambito dello sviluppo e del potenziamento del sistema informativo sociale, nonché cura la realizzazione nell'ambito Provinciale dell'Osservatorio sociale regionale. La Provincia, per gli interventi di propria competenza, partecipa alle sedute dell'Articolazione zonale della Conferenza di zona, al fine dell'adozione del piano zonale di assistenza sociale. Per l'esercizio delle sue funzioni la Provincia stipula apposite convenzioni con i Comuni, che gestiscono le attività. Gli interventi a favore dei soggetti disabili sono attuati sulla base del piano individualizzato di intervento conseguente all'accertamento della condizione di handicap ed alla presa in carico da parte dei soggetti socio-sanitari che formulano il progetto abilitativo riabilitativo globale.

        29. Trento (prov.)
        30. Sono esercitate dalla Provincia le funzioni inerenti all’applicazione: delle norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili; delle disposizioni contenute nell’art. 36 della presente legge e, fino alla loro abrogazione, delle disposizioni contenute in L.P. 19 agosto 1973, N° 28, concernente << Provvedimenti in favore dell’assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonché per l’esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche >>, come modificate ed integrate dalla L.P. 30 novembre 1974, N° 40, dall’art. 17 della L.P. 14 settembre 1979, N° 8 e dall’art. 13 della L.P. 18 giugno 1990, N° 16; delle disposizioni riguardanti la concessione di contributi in favore degli enti di natura associativa; delle disposizioni riguardanti la concessione delle provvidenze concernenti << Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti >> e << Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili minori di 18 anni; delle << Norme a tutela degli zingari >>, ferme restando le competenze dei Comuni di cui alla legge stessa; delle disposizioni riguardanti la vigilanza ed il controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l’assistenza e la protezione della maternità e dell’infanzia, escluse quelle relative agli aspetti igienico – sanitari; della << Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione >>. Restano riservate alla Provincia le funzioni amministrative concernenti << Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica >>. Sono inoltre riservate alla Provincia le funzioni inerenti al rilascio della autorizzazione al funzionamento delle strutture, in applicazione delle norme regolamentari ivi previste, e quelle riguardanti la verifica sulla osservanza e la permanenza dei requisiti prescritti. La Provincia continua a provvedere direttamente allo svolgimento delle attività per l’attuazione dell’affidamento dei minori. La Provincia gestisce in forma diretta la colonia infantile Provinciale Miralago di Riva del Garda e l’istituto Provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI), che assume la denominazione di Centro per l’infanzia. La colonia infantile Provinciale di Miralago è sede anche dello svolgimento di attività di aggiornamento professionale degli operatori sociali.

        31. Umbria
        32. La Provincia: concorre alla elaborazione del piano sociale regionale; promuove forme di assistenza tecnica ai Comuni per la realizzazione di interventi socio - assistenziali e forme di coordinamento per progetti di rilevante interesse sovracomunali in collaborazione con i soggetti sociali presenti sul territorio; esercita le proprie funzioni assistenziali promuovendo la collaborazione dei Comuni interessati al fine di garantire interventi integrati; gestisce la formazione professionale degli operatori sociali, in coerenza con le indicazioni del piano sociale regionale; cura, in raccordo con l’Osservatorio sociale, un sistema di documentazione delle conoscenze e delle esperienze attinenti le attività.

        33. Veneto

        Le Province oltre ai compiti previsti dalle leggi statali, concorrono all’elaborazione del programma triennale. Le Province, dall’1 gennaio 1983, cessano dal gestire direttamente le attività socio - assistenziali di competenza dei comuni, delle comunità montane o delle Uullssss e assicurano, mediante convenzioni con le Uullssss o le comunità montane, la destinazione funzionale di strutture, mezzi e personale per garantire la continuità del livello delle prestazioni socio - assistenziali in atto al 31 dicembre 1981 nei settori di intervento

      3. La Provincia e il legge 328/00

Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti, secondo le modalità definite dalle Regioni che disciplinano il ruolo delle Province in ordine: alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito Provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali; all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito Provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali; alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base; alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

    1. Il Comune
    2. La Costituzione definisce il Comune ente autonomo nell'ambito dei principi fissati da leggi generali, che ne determinano le funzioni.

      I princìpi sono contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" (modificata dalla legge 3.8.1999, n. 265), che all'art. 2 indica il Comune come l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

      I Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

      1. Il Comune e il DPR 616/77

Le funzioni amministrative attribuite al Comune dal DPR 616/77 derivano dall’art.118 della Costituzione, sulla base del quale tutte le funzioni di interesse locale vengono attribuite ai Comuni se attendono a interessi della comunità locali. Le principali evidenziate dal decreto sono:

  • Organizzazione e erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, che concernono:
  • Attività a favore di singoli o gruppi, qualsiasi sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari;
  • Attribuzioni di funzioni precedentemente esercitate dallo Stato, e attività relative a:
  • All’assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
  • All’assistenza post – penitenziaria;
  • Agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza penale e civile;
  • Agli interventi di protezione sociale di cui agli artt. 8 e seguenti della legge 28 febbraio 1958 n°75.
  • Le funzioni delle Ipab infra - regionali;
  • Le funzioni degli Eca;
  • Le funzioni degli enti nazionali e interregionali che operano nelle materie attribuite agli enti locali indicati nella tabella B e nell’annotazione finale;
  • Le funzioni delle Ipab interregionali ricomprese nella tabella B;
  • Le funzioni degli Enti previdenziali di cui alla tabella B;
  • Le funzioni già esercitate dai comuni presenti nelle VIII disposizioni transitorie costituzionali, valide fino all’approvazione della legge 142/90 in materia di:
  • Contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all’abbandono;
  • Mantenimento degli inabili al lavoro.
      1. Il Comune e la L. 142/90

Nell’ambito della legge di riordino delle autonomie locali vengono evidenziate le seguenti funzioni amministrative di competenza dei Comuni:

  • Compiti di programmazione socio – economica e di pianificazione territoriale;
  • Concorso alla pianificazione e programmazione statale e regionale;
  • Tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali:
  • Per le forme di gestione;
  • Per i servizi in convenzione
      1. Il Comune e le leggi regionali di riordino dell’assistenza
      2. Il Comune ha funzioni residuali in materia di assistenza, cioè gli compete tutto quanto non esplicitamente assegnato ad altre istituzioni. Le diverse normative regionali focalizzano pertanto su funzioni anche molto diverse tra loro, pur senza snaturare la delega rappresentata dal DPR 616/77. Di particolare interesse è invece la differenziazione delle modalità gestionali previste, che rappresentano la ricerca degli assetti più funzionali, a livello territoriale, nella gestione dei servizi.

        1. Abruzzo
        2. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti la sicurezza sociale. L'esercizio delle funzioni esercitate dagli enti locali è disciplinato dal Piano Sociale Regionale

          Modalità gestionali previste

          I Comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi in materia di sicurezza sociale.

        3. Basilicata
        4. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia socio - assistenziale ad essi attribuite dalla legge. E' altresì competenza dei Comuni ogni altra attività socio - assistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione vigente ad altri soggetti, compresa l’attività di prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale, attività esercitata mediante interventi coordinati definiti da progetti obiettivo individuati dal piano socio - assistenziale regionale. Ai Comuni è delegata da parte della Regione, secondo gli indirizzi definiti dal piano socio - assistenziale regionale, la funzione amministrativa di vigilanza, verifica e controllo dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui presidi socio - assistenziali.

          Modalità gestionali previste

          La Regione individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività socio - assistenziali di competenza dei Comuni, i quali, nel rispetto dei vincoli della programmazione degli indirizzi regionali, gestiscono le attività socio - assistenziali secondo le seguenti modalità : in forma consortile o altre forme associative tra i comuni; direttamente; in forma associata tramite delega all’Azienda Sanitaria USL; con delega individuale all’Azienda Sanitaria USL. La gestione associata è obbligatoria per gli interventi ad alta integrazione socio – sanitaria, fatta salva la possibilità di gestione autonoma per i Comuni capoluogo. E' fatta salva la possibilità di stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, iscritte al registro regionale, per servizi e attività che siano complementari o integrativi a quelli previsti dal precedente comma.

        5. Bolzano (prov.)
        6. Sono denominati enti gestori dei servizi sociali i comuni, i consorzi tra Comuni e le comunità comprensoriali, che gestiscono servizi sociali.

          Modalità gestionali previste

          I distretti sociali rappresentano l’unità organizzativa dei servizi sociali per l’erogazione delle prestazioni di base e di pronto intervento a favore di tutte le persone in stato di bisogno

        7. Calabria
        8. La competenza dei Comuni singoli o associati concerne: le funzioni già di competenza degli Enti locali in forza di disposizione di legge precedenti al DPR 616/ 77; le funzioni trasferite agli Enti locali dal DPR 616/ 77 e già svolte dagli Uffici centrali e periferici delle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni Provinciali, dalle Amministrazioni regionali e dagli Enti nazionali di assistenza disciolti, dalle IIPPAABB operanti nell’ambito regionale e degli EECCAA; ogni altra funzione socio - assistenziale attribuita con legge dello Stato e della Regione.

          Modalità gestionali previste

          I Comuni, possono delegare le competenze alle circoscrizioni. I Comuni entro il 31 marzo di ciascun predispongono il piano annuale degli interventi e lo inviano all’USSL competente e per conoscenza all’Assessorato regionale Servizi Sociali, con le richieste relative all’integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e per la predisposizione del piano territoriale delle USSL.

        9. Campania
        10. I Comuni sono competenti per: l’assistenza e beneficenza pubblica; l’assistenza economica agli orfani dei lavoratori, agli invalidi del lavoro ed ai loro figli; l’erogazione dell’assegno di incollocabilità; la prosecuzione dell’assistenza già svolta dall’ONPI; l’assistenza post – penitenziaria; i contributi alle USL, ai Comuni singoli e associati e alle Comunità Montane per interventi e servizi a favore dei soggetti portatori di handicaps psichici e sensoriali; gli interventi a favore degli anziani con la seguente sottodistinzione: - l’istituzione, potenziamento e funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare e di tutte le altre prestazioni a favore degli anziani; - la trasformazione di case di riposo esistenti in case protette o centri sociali polivalenti o Comunità Alloggi e per il fitto o la realizzazione di centri sociali polivalenti e Comunità Alloggi per gli anziani; - la Consulta per gli anziani; - la prosecuzione dell’assistenza svolta dall’ONPI.

        11. Emilia Romagna
        12. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti l’assistenza sociale, partecipano alla elaborazione, realizzazione e verifica del piano sociale e territoriale, garantiscono ai cittadini l’informazione. Nell’ambito delle funzioni amministrative, sono delegate e subdelegate ai Comuni: l’autorizzazione al funzionamento delle strutture, pubbliche e private; la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale; le funzioni di controllo pubblico sull’amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall’art. 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione, le funzioni relative alla autorizzazione all’acquisto di immobili, all’accettazione di donazioni, eredità o legati; la nomina ad amministratore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

          Modalità gestionali previste

          I Comuni esercitano le loro funzioni esercitano in forma singola o associata.

        13. Friuli Venezia Giulia
        14. Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al Comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai Comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale. Ai Comuni capoluogo di Provincia possono essere attribuite ulteriori specifiche funzioni in relazione al ruolo agli stessi riservato. Per il coordinamento fra le peculiari esigenze dei territori dei Comuni capoluogo e di quelli finitimi, i Comuni capoluogo sono chiamati a concorrere alla formazione dei programmi Provinciali di interesse locale, in tal senso, il concorso dei Comuni si esprime attraverso l’intesa sui programmi concernenti le funzioni e gli interventi in materia di edilizia scolastica, in materia di musei e biblioteche, in materia di presidi socio - assistenziali e in materia di impianti sportivi e ricreativi. L’intesa dei Comuni capoluogo è limitata agli interventi destinati al territorio dei Comuni stessi e a quelli delle aree finitime. Gli altri Comuni compresi nelle predette aree possono formulare osservazioni o presentare proposte in ordine ai predetti interventi. In caso di mancata intesa dei Comuni capoluogo, o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione ai Comuni capoluogo per l’intesa, i programmi sono approvati dal Consiglio Provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

          Modalità gestionali previste

          L’esercizio in forma associata delle funzioni assegnate ai Comuni dalla presente legge è deliberato dai Comuni stessi. Qualora i Comuni intendano avvalersi di tale facoltà, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere altresì l’obbligo dell’esercizio in forma associata per i Comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l’attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.

        15. Lazio
        16. I Comuni concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia o della città metropolitana nell’area socio - assistenziale e provvedono alla loro specificazione ed attuazione nell’ambito del proprio territorio. A quest'ultimo fine adottano, in conformità alle previsioni del piano socio - assistenziale Provinciale o metropolitano, propri atti programmatori, poliennali o annuali, di interventi socio - assistenziali. I comuni, quali enti esponenziali della comunità locale, esercitano tutte le altre funzioni amministrative in materia socio - assistenziale, ad eccezione di quelle espressamente attribuite alla Regione, alle Province ed alla città metropolitana dalla normativa statale e regionale. Esercitano, altresì , le funzioni amministrative socio - assistenziali di competenza delle Province e della città metropolitana sulla base di apposita convenzione. In particolare, i Comuni provvedono: alla prevenzione di situazioni individuali e collettive di disagio ed emarginazione sociale attraverso l’individuazione precoce delle cause che le determinano e all’attivazione degli interventi volti al superamento delle cause stesse; al sostengo della famiglia, alla protezione della maternità , all’assistenza e tutela dell’infanzia e dell’età evolutiva; al sostegno ed all’integrazione sociale dei cittadini anziani e di quelli disabili, soggetti a rischio di emarginazione; all’informazione, rivolta sia alla collettività sia a gruppi omogenei per interessi e problemi, su tematiche generali e specifiche, al fine di promuovere una diffusa coscienza sociale ed attivare iniziative di sostegno e solidarietà; ad esprimere parere sui provvedimenti regionali relativi al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dei servizi socio - assistenziali non gestiti direttamente dai Comuni stessi o dalle comunità montane nonché a vigilare su tali servizi e sull’attività degli enti privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale; a determinare la percentuale e definire le modalità del concorso degli utenti o delle persone tenute al loro mantenimento al costo delle prestazioni socio - assistenziali nonché del rimborso agli stessi di spese sostenute in caso di ricorso autorizzato a prestazioni non convenzionate, sulla base dei criteri e dei parametri di reddito stabiliti dal piano socio - assistenziale regionale.

          Modalità gestionali previste

          Per l’esercizio delle funzioni i Comuni concorrono alla determinazione degli ambiti territoriali adeguati, organizzano in tali ambiti i servizi di assistenza sociale e ne disciplinano il funzionamento, attuando forme di decentramento o forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia o la città metropolitana e facendo ricorso ai sistemi di gestione ritenuti più rispondenti alla dimensione ed alla specificità dei servizi stessi.

          Le aziende unità sanitarie locali esercitano in via ordinaria la gestione delle attività socio - assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul fondo sanitario regionale. Svolgono, altresì, le attività socio - assistenziali ad esse eventualmente delegate dagli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, con specifica contabilizzazione. Nel caso in cui gli enti locali non facciano ricorso all’istituto della delega, le aziende unità sanitarie locali sono tenute comunque ad assumere le necessarie iniziative ed a fornire le prestazioni atte ad assicurare l’integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari.

        17. Liguria
        18. Le funzioni dei Comuni, singoli o associati, in materia socio assistenziale riguardano: quelle loro spettanti in base a norme anteriori al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, N° 616; quelle relative all’organizzazione e alla gestione dei servizi loro trasferiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, N° 616; ogni altra funzione attribuita con legge dello Stato e della Regione.

          Modalità gestionali previste

          I servizi di assistenza alla famiglia, alla maternità , all’infanzia, all’età evolutiva sono svolti attraverso i Consultori Familiari, gli asili nido e gli altri servizi socio - sanitari esistenti sul territorio nel rispetto delle specificità dei singoli servizi. Il distretto sociale realizza direttamente gli interventi socio-assistenziali, le attività di integrazione, i progetti individualizzati per i casi di emarginazione e di supporto psico - pedagogico nonché il filtro e l’accesso a tutte le altre prestazioni sociali previste dalla legge stessa e a quelle concernenti le funzioni sociali dei Consultori familiari a favore della famiglia, della maternità e dei minori. Gli interventi, il filtro, l’accesso e le attività di cui sopra sono gestiti obbligatoriamente in modo associato a livello distrettuale. Le forma associative e le intese possono riguardare anche parte dei servizi sociali ma devono essere realizzate comunque obbligatoriamente fra tutti i Comuni, cui si rivolge il distretto sociale .

        19. Lombardia
        20. Nelle zone che comprendono il territorio di più Comuni, l’assemblea dell’ER, nel rispetto dei vincoli posti dai piani regionali socio - assistenziali per quanto attiene alle funzioni e ai servizi da gestire obbligatoriamente a livello associato, delibera i compiti attribuiti ai singoli Comuni e quelli riservati all’ER, attenendosi alle indicazioni del programma di zona, nonché agli indirizzi e disposizioni seguenti: deve essere attribuita ai Comuni singoli la gestione dei servizi che non abbiano complessità tecnica e gestionale e il cui bacino di utenza sia compreso nell’ambito del Comune; deve essere riservata agli ER la decisione relativa a ciascun tipo di intervento ad utenza sovracomunale, salve le attività informative, istruttorie e di promozione che possono essere demandate ai singoli Comuni; devono essere assicurate in ogni Comune della zona adeguate possibilità di accesso ai tipi di prestazioni previste dal programma zonale di attività , in conformità agli standard fissati dal piano regionale socio - assistenziale, nonché a criteri di economicità ; deve essere assicurata in ogni caso dall’ER l’integrazione delle attività svolte dai singoli Comuni con quelle svolte dall’ente medesimo, mediante la programmazione zonale dei servizi e delle risorse finanziarie e di personale, la determinazione di indirizzi generali validi per l’intera zona con riguardo ai singoli tipi di prestazioni, lo scambio di esperienze e la collaborazione degli operatori, l’attuazione di forme di coordinamento dei metodi e dei criteri degli interventi, il collegamento operativo fra attività organizzate nei singoli Comuni e attività organizzate a livello sovracomunale, sia distrettuale che zonale. Con riferimento alla gestione dei singoli servizi, l’assemblea dell’ER può deliberare che: attività attribuite agli ER possano essere svolte dai Comuni singoli, che abbiano i requisiti di ampiezza demografica e capacità gestionale definiti dal piano regionale socio - assistenziale, a condizione che i Comuni stessi concordino con l’ER medesimo le modalità per garantire l’eventuale accesso ai servizi anche ai cittadini residenti negli altri Comuni della zona; servizi attribuiti ai singoli Comuni possano essere svolti dall’ER qualora i Comuni stessi ne facciano richiesta in quanto non in grado di organizzarli in modo efficiente, e salvi comunque i criteri di organicità e di globalità; in tal caso l’assemblea dell’ER determina d’intesa coi Comuni interessati le risorse finanziarie e di personale da trasferirsi all’ER medesimo, fermo l’obbligo di destinare risorse non inferiori a quelle già impiegate a livello comunale per lo svolgimento degli stessi servizi. Nelle zone monocomunali il Comune assume direttamente l’organizzazione, la programmazione ed il finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l’intero territorio, previe opportune intese con le USSL interessate ai fini del coordinamento e della integrazione delle attività socio - assistenziali con i servizi sanitari, in particolar modo per le attività ad alta integrazione socio-sanitaria Per le attività e servizi attribuiti all’ER a norma del presente Art., nel passaggio delle relative funzioni dovrà essere salvaguardato il livello di prestazioni già assicurato dai Comuni singoli, sulla base delle procedure e dei criteri, nonché degli standard fissati nel piano regionale socio - assistenziale.

          Modalità gestionali previste

          La Regione individua nella gestione integrata la forma ritenuta idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività socio - assistenziali di competenza degli enti locali. La gestione integrata è attuata attraverso la delega di funzioni socio - assistenziali degli enti locali, sui restano a carico gli oneri relativi, alle Aziende sanitarie, ovvero attraverso i consorzi o le altre forme associative tra Comuni o tra Comunità montane. Al fine di favorire la gestione associata dei Comuni, nell’ambito delle ASL, la Regione interviene con specifiche forme di finanziamento e con modalità definite nell’ambito della programmazione. Con proprio atto la giunta regionale certifica il sistema di qualità delle istituzioni sanitarie, socio - sanitarie e socio - assistenziali e definisce gli indicatori e gli standard del controllo di qualità regionale ai fini amministrativi.

        21. Marche
        22. I Comuni, singoli o associati, partecipano alla predisposizione del piano socio - assistenziale regionale triennale. I Comuni associati per bacini ottimali di utenza predispongono, in armonia con gli indirizzi del piano socio - assistenziale regionale, i piani zonali.

          Modalità gestionali previste

          I Comuni esercitano le funzioni di assistenza sociale di loro competenza in forma singola o associata Le associazioni dei comuni, esercitano attraverso gli organi delle USL le funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, ove i Comuni ne decidano l’affidamento alle stesse. Le attività consultoriali sono esercitate dall’unità sanitaria locale.

        23. Molise
        24. Il Comune è titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale e concorre alla formazione degli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, promuove l'attivazione ed il raccordo di tutte le risorse pubbliche, private, del privato sociale, del volontariato e di mutuo aiuto, per la realizzazione di un sistema articolato e flessibile di prestazioni e servizi, quale emanazione territoriale della "rete" di protezione sociale organizzata ai sensi della presente legge in favore della comunità.

          Modalità gestionali previste

          I Comuni provvedono alla gestione tecnica ed amministrativa delle attività socio-assistenziali dotandosi di apposita "struttura organizzativa" e di personale qualificato con professionalità adeguata. In mancanza di proprie dotazioni organiche e/o in attesa di costituirle, i Comuni provvedono alla gestione tecnica delle attività socio-assistenziali, utilizzando, tramite apposite intese-quadro disciplinate dalla Giunta Regionale, il personale di servizio sociale delle Aziende Sanitarie, di altri Enti Pubblici e degli Enti di utilità sociale. Allo scopo, possono essere previste anche apposite intese con l'Università e la Scuola di formazione del personale di assistenza sociale. Qualora si tratti di Comuni inferiori ai 1000 abitanti e/o di Comuni montani, le attività socio-assistenziali, per favorire una miglior efficacia-efficienza e compatibilità di spesa, sono gestite utilizzando le forme associative tra i Comuni. Di norma, le forme associative sono realizzate per ambiti territoriali definiti "distretti", corrispondenti ai distretti sanitari o alle Comunità Montane. Nel caso il distretto sanitario ricomprenda più Comuni di quelli che intendono associarsi per la gestione della materia sociale, possono costituirsi, all'interno dello stesso distretto sanitario. più "unità distrettuali sociali".. I comuni singoli o associati, nel determinare gli indirizzi anche procedurali della propria attività , coordinano gli interventi di assistenza sociale con quelli di assistenza sanitaria. Il coordinamento ha l’obiettivo dell’integrazione delle prestazioni di assistenza sociale e sanitaria per i soggetti le cui condizioni richiedono entrambe le prestazioni. L’integrazione si realizza con protocolli d’intesa, convenzioni e con accordo tra le parti. Le prestazioni sanitarie all’interno dei servizi e delle strutture di assistenza sociale sono garantite dai competenti servizi delle unità sanitarie locali. Le unità sanitarie locali assicurano l’erogazione di tutte le prestazioni sanitarie necessarie a favore degli utenti ospiti dei presidi residenziali di assistenza della zona, indipendentemente dalla loro residenza mediante personale qualificato e mezzi strumentali idonei. Ove l’intervento socio - assistenziale e quello sanitario si realizzino in modo unitario e continuativo, l’onere è forfettariamente posto a carico degli enti tenuti all’assistenza sociale e del fondo sanitario nazionale in proporzione rispettivamente all’incidenza della tutela sociale e della tutela sanitaria; il riparto è effettuato dal comune e dall’unità sanitaria locale competente per territorio, sulla base degli atti di indirizzo e di coordinamento statali e regionali in materia.

        25. Piemonte
        26. I Comuni esercitano, le funzioni amministrative in materia socio - assistenziale ad essi attribuite dalla legge, realizzando, tramite il servizio socio - assistenziale, gli interventi previsti. E' altresì di competenza dei Comuni ogni altra attività socio - assistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione vigente ed altri soggetti, compresa l’attività di prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale. Tale attività è esercitata mediante interventi coordinati definiti da progetti - obiettivo individuati dal Piano.

          Modalità gestionali previste

          La Regione individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività socio - assistenziali di competenza dei Comuni, i quali , nel rispetto dei vincoli della programmazione degli indirizzi regionali, gestiscono le attività socio - assistenziali secondo le seguenti modalità: in forma consortile o altre forme associative tra i comuni; direttamente; in forma associata tramite delega all’Azienda Sanitaria USL; con delega individuale all’Azienda Sanitaria USL. E' fatta salva la possibilità di stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 16 luglio 1993, N° 38, per servizi e attività che siano complementari o integrativi a quelli previsti dal precedente comma. La gestione associata è obbligatoria per gli interventi ad alta integrazione socio – sanitaria, fatta salva la possibilità di gestione autonoma per i Comuni capoluogo.

        27. Sardegna
        28. I comuni, i consorzi volontari e le associazioni di comuni finalizzate all'attuazione degli interventi della presente legge, predispongono programmi triennali d'intervento in conformità agli indirizzi e alle direttive del piano regionale socio-assistenziale

          Modalità gestionali previste

          I servizi socio - assistenziali sono attuati dai comuni singoli od associati con le seguenti modalità: mediante gestione diretta; mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro; mediante delega ai consigli di quartiere.

        29. Sicilia
        30. I comuni sono tenuti ad istituire nell’ambito della propria struttura organizzativa apposito ufficio per il servizio sociale. Il suddetto ufficio, dotato di adeguati operatori, è preposto alla programmazione, all’organizzazione, alla gestione ed al controllo degli interventi e servizi di carattere socio - assistenziale di competenza comunale. Predispone altresì un piano triennale, da adottarsi da parte del consiglio comunale. Il servizio sociale svolge inoltre attività di informazione, di indagini e documentazione, dei problemi sociali e dei servizi presenti nel territorio, anche per i collegamenti con le altre strutture o servizi comunali e con i presidi socio - sanitari esistenti nel territorio.

          Modalità gestionali previste

          I comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio - assistenziali, possono stipulare convenzioni con enti iscritti nell’albo regionale devono prevedere in particolare: le prestazioni da erogare agli utenti; i corrispettivi dei costi per i servizi resi; adeguati strumenti di controllo.

        31. Toscana
        32. Il Comune è l'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale. Il Comune gestisce gli interventi di assistenza sociale di propria. I Comuni concorrono alla programmazione regionale mediante la predisposizione e l'approvazione di proposte di programmi sociali riferiti al proprio territorio in cui sono ricompresi i progetti di intervento. In questi ultimi possono confluire le iniziative presentate o concordate con le Organizzazioni del volontariato, del privato sociale, del privato e con le reti anche informali di persone e famiglie che siano conformi al piano sociale regionale, di seguito denominati anche soggetti attuatori. I Comuni possono promuovere patti territoriali coinvolgendo sindacati, cooperative, movimenti associativi per le costruzioni di reti di solidarietà sociale.

          Modalità gestionali previste

          In particolare, può gestire il complesso degli interventi o i singoli settori in uno dei modi seguenti: in forma diretta, anche tramite gli strumenti previsti dalla legge 142/90; in associazione, con uno, più o tutti i Comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria mediante convenzione, ovvero mediante la costituzione di consorzi ovvero attraverso tutte le altre forme previste dalla legge N° 142/90 e successive modificazioni; mediante delega e relativa convenzione all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, previa associazione con uno, più o tutti i Comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria; mediante delega e relativa convenzione alla Comunità; mediante accordo di programma con la Provincia, per particolari servizi. Il Comune, ai fini della presente legge, gestisce gli interventi di assistenza sociale, definiti da progetti recati dai piani di zona, approvati, e sostenuti da finanziamenti regionali, in associazione con tutti i Comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria, mediante convenzione ovvero mediante la costituzione di consorzi o altre forme previste dalle vigenti disposizioni. I Comuni, per l'erogazione dei servizi, nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con enti pubblici e privati ed autorizzare i cittadini alla fruizione delle prestazioni e servizi di rete tramite appositi buoni-servizio. La predetta attività deve essere disciplinata da apposito regolamento comunale. I Comuni determinano e verificano lo svolgimento delle attività ad alta integrazione socio-sanitaria in forma associata nell'ambito della zona socio-sanitaria di cui all'art. 19. I Comuni, per la realizzazione dei programmi locali di attuazione dell'assistenza e dell'integrazione sociale, possono avvalersi delle IPAB e dei soggetti quali il volontariato, gli enti ausiliari, le cooperative sociali, l'associazionismo e di altri soggetti del privato sociale riconosciuti. I Comuni, per la gestione del complesso degli interventi, valutano la sussistenza di un'adeguata struttura organizzativa al loro interno con professionalità adeguate agli standard regionali.

        33. Trento (prov.)
        34. Sono delegate ai comuni: le funzioni attribuite alla Provincia in materia di assistenza e beneficenza pubblica in quanto dette funzioni si concretino nella predisposizione ed erogazione di servizi o prestazioni assistenziali, ovvero nell’adozione di specifici provvedimenti in materia assistenziale, ferme restando le funzioni riservate con la presente legge; le funzioni già esercitate dall’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia ( ONMI) e trasferite alla Provincia; l’assistenza agli inferni di mente, ai figli naturali, abbandonati o esposti all’abbandono, e ai ciechi e sordomuti poveri rieducabili, già spettanti alla Provincia; le funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale; le funzioni inerenti la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo; le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza( ECA); le funzioni inerenti la ristrutturazione dei servizi socio - sanitari a livello comprensoriale con esclusione di quelle di natura sanitaria nonché quelle di natura socio - assistenziale inerenti l’istituzione e disciplina del servizio del consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia; ogni altra funzione della Provincia in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali che non rientri fra quelle espressamente riservate all’esercizio diretto da parte della Provincia.

          Modalità gestionali previste

          In relazione alla complessità tecnico - organizzativa delle attività socio - assistenziali volte ad assicurare risposte unitarie e globali alla molteplice ed articolata espressione dei bisogni, per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti l’esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del comprensorio di rispettiva appartenenza. I comprensori possono assumere le funzioni in materia socio - assistenziale proprie dei comuni compresi nel rispettivo territorio che gli stessi ritengono conveniente affidare loro secondo quanto previsto dalla vigente legislazione Provinciale concernente l’ordinamento e l’attività dei comprensori. Il coordinamento delle attività di rispettiva competenza in materia socio - assistenziale è assicurato mediante intese tra i comuni ed il comprensorio competente per territorio

        35. Umbria
        36. Ai Comuni competono le funzioni amministrative relative al settore organico dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 9 della legge 8 giugno 1990, N° 142, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale e regionale secondo le rispettive competenze; le funzioni relative alla organizzazione ed alla erogazione dei servizi trasferite ai sensi del DPR 24 luglio 1977, N° 616; ogni altra funzione sociale attribuita o delegata con legge dello Stato o della Regione

          Modalità gestionali previste

          Gli Enti gestori dei servizi per la loro realizzazione possono stipulare apposite convenzioni o accordi, anche per singole prestazioni e sperimentazioni, con i soggetti del privato sociale. Forme diverse di collaborazione possono essere stipulate purché almeno contengano: le finalità, l’oggetto e la relativa durata; l’indicazione delle risorse finanziarie utilizzate e la loro destinazione; l’indicazione del N° e delle caratteristiche professionali degli operatori con specifica distinzione del personale dipendente e degli operatori volontari; la previsione di forme di coordinamento tecnico dei servizi, nonché di verifica in ordine alla attuazione degli interventi ed ai risultati finali.

        37. Valle d’Aosta
        38. Gli enti locali provvedono in modo uniforme alla gestione dei servizi nei seguenti settori: assistenza agli anziani; asili nido e servizi alternativi; assistenza domiciliare integrata rivolta a tutta la popolazione. Gli enti locali esercitano le loro funzioni in modo coordinato e integrato con la Regione e l’USL; a tal fine si procede mediante la stipula di accordi di programma.

          Modalità gestionali previste

          distretti socio - sanitari di base costituiscono gli ambiti territoriali in cui si sviluppa la funzione di tutela socio - sanitaria del cittadino e di garanzia dei livelli uniformi di assistenza. I macrodistretti costituiscono articolazione organizzativa funzionalmente dipendente dall’alta direzione. Hanno compiti di coordinamento del territorio di competenza e, quindi, coordinano le attività dei distretti di riferimento, fatte salve le competenze di base. I macrodistretti, per il tramite dei loro direttori, coordinano le attività svolte nel bacino di utenza e gestiscono il budget assegnandolo ai singoli distretti.

        39. Veneto

        I comuni e le unità locali socio - sanitarie