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Figure professionali sociali


di Renata Fenoglio (1), Aurelia Tassinari (2), - DUSS, Facoltà di Scienze Politiche, Torino
(1) Docente di Organizzazione del Servizio sociale I e II e formatrice.
(2) Docente di Principi e fondamenti e coordinatrice area professionale.


 
l'articolo è tratto dal numero speciale
20-22/00 di
Prospettive Sociali e Sanitarie
Quindicinale dell’Istituto per la Ricerca Sociale
ed è pubblicato per gentile concessione della rivista
(per informazioni è possibile contattare la redazione al numero: 02.46764276
)
 http://www.irs-online.it/pubbli/prospet.htm


La "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", approvata dopo molte proposte che si sono succedute negli ultimi decenni, e un dibattito di oltre quattro anni sull’ultimo disegno di legge, prevede un sistema a più protagonisti e dei livelli essenziali di prestazioni a carattere universalistico con una priorità di accesso alle persone in condizioni di difficoltà.

Ne emergono due requisiti costitutivi della nozione di servizio: i servizi producono relazioni e si fondano su, e sono generativi di, partnership. L’attenzione non è quindi più centrata sugli attori singolarmente presi, organizzazione od operatore ed il destinatario, ma ciò che accade appartiene alla progettazione, al fare delle cose insieme, alla partecipazione nella creazione di possibilità che coinvolgano tutti i soggetti in campo. Allora occorre pensare ad una riconversione della pubblica amministrazione, al suo modo di connettersi all’interno e con il suo ambiente di riferimento, al suo essere istituzione che sempre più amministra la cosa pubblica, che investe sul patrimonio collettivo d’intelligenza, per creare ricchezza di relazioni sociali.

Titolarità pubblica cui non sempre deve corrispondere gestione ma certamente governo. Il metodo individuato dalla legge e` quello della progettazione, a tutti i livelli, concertata con le forze sociali dell’ambito territoriale di competenza.

Questo pone quindi compiti nuovi per il comparto pubblico, in quanto ciò che prevede l’articolato di legge comporta non solo un potenziamento dell’offerta, a fronte della complessità e diversificazione delle domande, ma capacità creative di connessioni e legami interorganizzativi.

Emerge allora una questione fondamentale: quali regole ?

La legge individua almeno cinque elementi (standard strutturali/organizzativi, sistema informativo, sperimentazione, vigilanza e formazione) che dovrebbero garantire tutto il processo previsto.

Per quanto concerne il personale, la chiara definizione dei profili professionali e dei piani studi della prima formazione, nonché gli indirizzi per l’aggiornamento e la formazione continua, si pongono tra i punti fondamentali di riqualificazione del sistema integrato previsto dalla legge.

L’art. 12, Figure professionali sociali, collocato nel capo II, Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, affronta la questione, vincolando il Ministro per la solidarietà sociale ad emanare un decreto, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, che definisca i profili professionali delle figure che dovranno operare nel sistema integrato.

È inoltre prevista l’emanazione di un regolamento (senza però stabilirne un termine) da parte del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati, che definisca le figure professionali da formare con corsi di laurea, con corsi di formazione organizzati dalle regioni (compresi, in quest’ultimo caso, i requisiti di accesso, la durata e l`ordinamento didattico), nonché i criteri per il riconoscimento e l’equiparazione dei profili professionali già esistenti. Queste indicazioni rispondono al problema oggi presente della disomogeneità formativa; il poter disporre di una definizione nazionale dei profili, della tipologia del personale e degli enti titolari della formazione, tenendo anche conto della mobilità lavorativa, dovrebbe far superare l’attuale frammentazione.

La laurea in servizio sociale, ad esempio, presenta, a livello nazionale, appartenenze a facoltà molto diverse (scienze politiche, medicina, giurisprudenza, ecc.), il che non e` indifferente in quanto inevitabilmente influisce sul percorso e sulle scelte formative curriculari. Questa collocazione

plurima è uno degli elementi frenanti la definizione di un biennio di specializzazione dedicato al servizio sociale.

Ancora di più vi è bisogno di uniformità per quei profili professionali formati dalle regioni, in quanto soggetti alle scelte ed alle variazioni delle amministrazioni, con il rischio di una forte eterogeneità formativa con inevitabili ricadute sull’operatività dei servizi. Questo aspetto riguarda gli Adest ma ancora di più gli educatori professionali che hanno almeno tre binari formativi: universitario, sanitario, regionale.

La flessibilità organizzativa, la sperimentazione e la necessità di un costante adeguamento alle esigenze della comunità locale, sono principi presenti con forte valenza positiva nel testo di legge; ma l’intervento formativo dovrebbe attenersi al principio di universalità, secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati a livello nazionale cui spetta l’individuazione dei livelli essenziali di formazione in linea con gli obiettivi previsti dalla legge.

Innovative sono anche le aperture verso l’area dell’aggiornamento e della formazione continua, individuandola come una operazione coordinata fra Stato (definizione dei profili professionali, art. 12; indirizzi relativi alla formazione di base ed all’aggiornamento del personale, art. 18, comma 3, punto m), Regione (predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali, art. 8, comma 3, punto m), province (promozione di iniziative di formazione, art. 7, punto c) ed i comuni gestori degli interventi sociali (previsione nel piano di zona iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi, art. 19, comma 2, punto d).

Gli orientamenti legislativi pongono l’accento su interventi non solo più a posteriori ma capaci di "promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare....." (art.1 comma 1).

Ciò richiede che diventino reali almeno due precondizioni:

  • legittimazione, a livello organizzativo e formativo, di una operatività per progetti, fermo restando che vi sarà certamente un periodo di transizione da governare in cui conviveranno modalità tradizionali ed innovative;
  • attenzione non solo alla quantità degli interventi ma alla qualità degli obiettivi e delle metodologie, e di conseguenza sia attuato un controllo non burocratico/formale ma sul prodotto e sul processo.

Il rendere operativi gli interventi introdotti dalla legge sarà possibile solo se il coinvolgimento previsto non si limiterà alle varie organizzazioni ed istituzioni che concorrono a determinare il sistema integrato, ma comprenderà tutti i componenti la struttura organizzativa interna. Si potrà così combattere un comportamento passivo degli operatori, ma anche un ricorso smodato alla buona volontà degli stessi, e legittimare la progettazione non più solo come negoziazione professionale ma come costruzione di cultura di progetti, singoli e di territorio, attraverso un impegno contrattuale preciso tra operatori, responsabili ed amministratori.

Occorre quindi potenziare, nella formazione di base e continua, la capacità di creare, ma anche rivendicare in relazione alla legge, le condizioni necessarie. Questo presuppone che le agenzie formative trasmettano agli studenti sia la filosofia sia la metodologia della progettazione. La parte curricolare di sperimentazione operativa dovrà essere fortemente accompagnata, e valutata, al fine di realizzare tirocini in situazioni che implementeranno il modello dei servizi previsto dalla legge.

Gli operatori sociali devono sempre più essere attrezzati per lo studio del contesto territoriale e dei problemi sociali. La stessa capacità di lettura del caso deve essere potenziata affinché il lavoro si basi su un intreccio di interventi diretti ed indiretti, di attivazione di consulenze e di attenzione al coordinamento (case management).

Infine il comma 5 dell’art. 12 prevede l’emanazione di un decreto che permette l’accesso alla dirigenza alle figure professionali sociali. L’affermazione " senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" necessita di un chiarimento in quanto offre la possibilità di più interpretazioni. A titolo di esempio potrebbe succedere che: se vi è la previsione di un dirigente

nella P.O. la funzione sia affidata ad una giura professionale sociale; l’operatore sociale sia chiamato a svolgere la funzione come "primo fra pari" senza alcuna integrazione economica; lo svolgimento della funzione sia pagato esclusivamente dall’ente di appartenenza come scelta autonoma. Ci sembra importante una dichiarazione esplicativa da parte del ministro per evitare che sia inficiata la positività dello sviluppo di carriera enunciato che dovrebbe porre fine, da un lato, all’assoluta attuale mancanza di prospettive per le figure sociali, e, dall’altro, all’obbligo di passaggio alla qualifica amministrativa per svolgere una funzione di responsabilità. 



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