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Cari colleghi, avrei bisogno di confrontarmi con qualche collega che si è trovato in questa situazione o che per motivi vari ha approfondito la questione,
la legge 194/1978 prevede l'obiezione di coscienza anche per quanto riguarda la partecipazione alla procedura autorizzatoria dell'aborto.... alcuni colleghi di contro affermano che l'obiezione non è consentita......non ho trovato materiale ne che conferma ne che smentisce la cosa. Chiedo gentilmente che qualcuno mi aiuti ad approndire lo stato dei fatti. |
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Quella che tu chiami "procedura autorizzatoria dell'aborto" è inerente all'attività svolta dal ginecologo, il quale deve accertare una serie di elementi che rendono legalmente possibile l'interruzione di gravidanza (condizioni di salute, se la donna è nei primi 3 mesi di gravidanza o oltre, ecc..)
L'assistente sociale, nel delicato colloquio con una donna che ha deciso o sta decidendo di abortire, ha una funzione di consulenza e informazione che nulla ha a che vedere con una autorizzazione. Spero di esserti stata utile... |
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Cara Cleo, sarò più preciso:
l’obiezione di coscienza è prevista dall’art. 9 della 194, quest’ultimo afferma testualmente che “Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione” bene, a cosa quindi non si è tenuti a prendere parte ai sensi dell'art. 5?: "Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza.......[...] art 5 L 194/1978 Quindi va da se che l'assistente sociale è direttamente interessato alle procedure previste dall'art. 5 che potranno concludersi con il rilascio del certificato che è appunto un atto necessario all'aborto. pertanto la questione è in questi termini e non riguarda solo il ginecologo. La ragione etica che sta alla base dell’obiezione di coscienza è la volontà di non prendere parte in alcun modo alla procedura che porterà materialmente all’aborto (questo vale anche per il rilascio del certificato nei consultori o ospedali, in quanto atto necessario) affinché non sussista alcuna cooperazione all’atto abortivo da cui si dissente. questo riguarda non solo lo ginecologo ma bensì tutti coloro che partecipano alla procesura di cui agli articoli 5 e 7 della 194, quindi anche l'assistente sociale con il suo colloquio "contribuisce" alla prosecuzione e applicazione della procedura di cui trattasi. tu hai esperienza diretta in un consultorio o dici questo facendo un discorso in generale? |
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Buongiorno Paolo, ho lavorato in un consultorio per un breve periodo della mia esperienza professionale...è importante rifarsi al testo di legge e pertanto ti riporto un altro stralcio sempre dell'art. 9:
"L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attivita’ ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attivita specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento." Il colloquio dell'assistente sociale non è necessariamente diretto a determinare l'interruzione di gravidanza e rientra piuttosto nella fattispecie dell'assistenza prima ed eventualmente dopo l'intervento. Nel consultorio dove ho lavorato l'assistente sociale non rilasciava alcun certificato, atto di esclusiva pertinenza del ginecologo che aveva effettuato la visita. Immagino che questo tuo bisogno di approfondire la questione nasca da una esperienza sul campo che stai approcciando...ti consiglio di confrontarti con altri colleghi che lavorano da anni nel settore...ciaoooo |
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Cara Cleo riprendendo il tuo citato articolo 9, la parte che ci interessa nel nostro discorso è appunto: " l'obiezione di coscienza esonera.......non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento"
Credo che è da notare che ciò che viene definito nell'art 5 (oggetto dell'obiezione di coscinza) non è una semplice assistenza, ne solo il mero scrivere il certificato per l'aborto(cosa che ovviamente non fa l'assistente sociale), ma un complesso di procedure che iniziano con la richiesta di IVG e si concluderanno con l'intervento in se. Ciò che voglio evidenziare è che l'obiezione di coscienza riguarda il complesso delle attività inequivocabilmente volte all'atto abortivo e in questo senso il colloquio finalizzato all'esaminare la richiesa ai sensi dell'art 5 svolto dall'assistente sociale (o da un'altro professionista) ci rientra appieno. L'articolo 5 parla si del mero rilascio del certificato, ma parla anche e specialmente della procedura che deve seguire il consultorio e rientra oltre ogni ragionevole dubbio l'attività anche dell'assistente sociale (Cfr i primi commi dell'art 5) la questione che sollevavo era se qualcuno poteva raccontare della personale esperienza (o di colleghi) di richieste di obiezione di coscienza e delle risposte istituzionali o dell'ordine (se ce ne sono state) Grazie ancora paolo |
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