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Diciamolo subito: alcune di queste domande probabilmente nascono dalla limitata conoscenza di alcuni meccanismi legislativi più o meno scontati, altre sono solo valutazioni di buon senso, altre ancora sono dubbi veri e sicuramente queste 10 domande non esauriscono tutte le questioni che la proposta di riordino solleva. Le domande possono essere anche di più, ma questo è un tentativo di chiarirsi insieme le idee. Ci sono stati sostanziali cambiamenti tra la “vecchia” versione approvata il 15 ottobre scorso dal CNOAS (e mai apparsa sul sito ufficiale dell’ordine) e quella pubblicata ieri 22 quella pubblicata ieri 22 febbraio. Gli aggiustamenti, presumo, sono frutto dell’incontro plenario del 14 gennaio scorso tra CNOAS, conferenza dei presidenti CROAS e alcune associazioni della professione. Provo a evidenziare alcune questioni.
1) Art. 4 comma 1: “È istituita la classe di laurea a ciclo unico quinquennale denominata "LMCU in Servizio sociale"”. Ma fare questa operazione senza contemporaneamente prevedere l’abolizione della vigente "LM87” (Classe delle lauree Magistrali Servizio Sociale e Politiche Sociali") non rischia di creare 2 percorsi paralleli che - nel caos delle offerte formative degli atenei – possono essere scambiate (o riconosciute) per equipollenti al fine dell’accesso all’Albo? (tanto più che le norme transitorie dell’art 22 presuppongono la “sopravvivenza” della LM87) 2) Le classi di laurea sono tra l'altro una materia di decretazione ministeriale, non legislativa, non avrebbe più senso allora chiedere direttamente l'inserimento (nell’attuale LM87) dello specifico settore scientifico disciplinare, come tra l'altro ben descritto al comma 2 della vecchia bozza integrandola con la richiesta della costituzione del “Macrosettore concorsuale” previsto nella nuova bozza? Avremmo qualcosa di più completo e di più orientato 3) Art. 5 “tirocinio professionale”. Qui la situazione è un po', anzi tanto confusa. Cerchiamo di capirci qualcosa: - lo svolgimento di un tirocinio, per le professioni che per legge sono ordinate, è espressamente previsto dall'art. 3, comma C, della legge 14 settembre 2011 n. 148 per una durata temporale fino ad un massimo di 3 anni; il successivo decreto “Salva Italia” del 6 dicembre scorso dimezza queste previsioni portandole a 18 mesi. 18 mesi sono comunque un limite massimo, non perentorio (registrate questa informazione) - questa norma è stata pensata soprattutto per quelle professioni che NON hanno nel proprio piano formativo universitario l’attività di tirocinio (psicologi, avvocati ecc) e che DOPO la laurea devono (dipende dalle professioni ma al minimo è un anno) fare attività di tirocinio per poter sostenere l’esame di stato. - Il legislatore (cito la legge alla lettera): "al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro ....", (quindi nello spirito di favorire lo sviluppo dell’occupazione) da indicazione chiara di prevedere l’attività di tirocinio DURANTE il percorso universitario - Torniamo agli Assistenti Sociali: la vecchia bozza della proposta di riordino parlava di 950 ore da svolgersi DURANTE il corso di laurea (quinquennale). La nuova bozza (adottando il termine massimo previsto) parla di 18 mesi DI CUI SOLO 6 (se va bene) DURANTE il percorso universitario, i successivi 12 mesi si fanno post laurea palesemente in contrasto con lo spirito della norma “accorcia-tempi di inserimento lavorativo”. Ora al di la del fatto che bisogna intendersi su questa misurazione del tirocinio in “mesi” (quante ore al mese?) la domanda è: nello spirito che origina la necessità di questa proposta di legge non ha più senso prevedere i 18 (o 12 visto che non è un termine perentorio) mesi di tirocinio integralmente all’interno del percorso di laurea? Tra l’altro i macrosettori concorsuali (richiamati da questa stessa proposta di legge all’art. 4) prevedono “progetti e valutazioni di interventi di servizio sociale” chiaramente materia prima ampiamente reperibile nelle esperienze di tirocinio. 4) Ma le questioni che pone il tirocinio post laurea sono anche altre, infatti il più volte richiamato D.L. prevede che “…al tirocinante DOVRA' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria...”. “DOVRA’ ” non “Potra’” …. Realisticamente, chi pagherà al tirocinante questo equo compenso? 5) Le amministrazioni pubbliche (soprattutto gli Enti locali e le Aziende sanitarie), notoriamente in ristrettezze finanziarie, ma anche quelle del terzo settore, non troveranno più semplice NON offrire ambiti di tirocinio per non esporsi a rivendicazioni economiche? (e mi immagino già decine di post su fb imploranti richieste di ospitalità professionali) 6) Artt. 10 e 11 “consigli regionali di disciplina”: la nuova bozza prende atto che era inutile imporre ad ogni Ordine regionale la costituzione del consiglio di disciplina quando ci sono Ordini regionali che non hanno mai irrorato una sanzione. Il consiglio di disciplina poi ha un costo che ricade inevitabilmente sugli iscritti. Costituire consigli interregionali è quindi una soluzione efficace ed efficiente. Ci si potrebbe spingere un po’ più in la andando ad analizzare i dati delle azioni disciplinari (che so ? degli ultimi 5 anni?) e valutare se il “fabbisogno” sanzionatorio possa giustificare addirittura una composizione dei consigli per macroaree geografiche. Rilevo comunque una di quelle diciture tignose che possono aprire contenziosi infiniti di “interpretazione autentica”: perché il comma 2 dell’art. 11 dice che il Presidente del consiglio di disciplina è eletto tra i membri iscritti all’albo e non tra i membri del consiglio di disciplina stesso che, essendo già 6, non ne possono aggiungere un settimo in quanto la proposta di legge stessa determina il numero di 6? 7) Art 19 Assicurazione obbligatoria Premetto che personalmente sono d’accordo con la copertura di una polizza assicurativa obbligatoria, permette di lavorare più serenamente. Qui tra la precedente bozza e quella appena pubblicata c’è una piccola, ma significativa differenza. Al comma 2 è ora riportato: “l’iscritto rende noti all’utente al momento dell’assunzione dell’incarico gli estremi della polizza ecc…” La precedente versione recitava “l’iscritto, SE RICHIESTO, rende noti all’utente ….” Non ci sono apparentemente margini di discussione: l’informazione all’utente sulla esistenza e copertura della polizza è un obbligo per i professionisti previsto dalla legge (comma “e” dell’articolo 3 del DL 138). Tuttavia l’intero DL è orientato alle attività libero professionali, cosa che solo in forma percentualmente residuale (a tutt’oggi) interessa la nostra professione. La maggior parte degli AA.SS. lavora nel pubblico o nel privato in forma subordinata o parasubordinata. Quindi fermo restando l’obbligo assicurativo, devo pensare che dal momento dell’approvazione della legge ogni utente che entra nella mia stanza al comune per fare la canonica richiesta di sussidio, o anche quello con il quale faccio anche un solo colloquio informale, deve firmarmi una liberatoria che attesti che l’ho reso edotto degli estremi della mia polizza …. (bel modo di aprire spazi empatici) Ora visto che questa è una proposta di legge (che può quindi rettificare provvedimenti pensati per altri contesti) non avrebbe senso integrare l’articolo con una clausola di esenzione dalla comunicazione all’utente per gli AA.SS. che esercitano in regime subordinato o para subordinato? 8 ) Art. 22 Disposizioni transitorie e finali Le disposizioni transitorie che traghettano gli status normativi da una legge all’altra sono sempre passaggi delicati che se non ben ragionati possono creare pasticci che si riflettono sul cittadino (studente nel nostro caso), vediamo alcuni scenari: comma 2: “coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale per la sez. A e la sez. B di cui all'articolo 20 del DPR n. 328/2001 (cioè hanno sostenuto l'esame di stato art. 1 comma 1) ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE possono iscriversi a domanda all'albo”. Cosa diciamo ai laureati/e (anche specialisti) che hanno avuto la sfortuna di laurearsi il giorno dopo l’entrata in vigore del provvedimento e quindi (non possedendo la LMCU da quel momento unica abilitante (art. 4 comma 3) non potranno sostenere con quei titoli l’esame di stato? 9) Il comma 3 di queste norme transitorie ha una finalità ampiamente condivisibile: “Per l’accesso alla sezione A dell’albo, fino all’istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico, coloro che fanno domanda per sostenere l’esame di stato devono essere in possesso della laurea magistrale in classe LM87 e del titolo di laurea triennale in classe L39” L’attuale LM87 infatti non ha discipline professionalizzanti (un percorso di tirocinio professionale, metodi e tecniche, deontologia ecc) ma essendo improbabile che per sostenere l’esame di stato i laureati LM87 facciano poi altri 3 anni (tra l’altro di una laurea triennale che sarà soppressa) è facile prevedere che le università si dovranno attrezzare con meccanismi di riconoscimento dei crediti per rilasciare la L39. E’ azzardato prevedere una marea di ricorsi e soprattutto di fughe dalla professione? 10) Sempre questo comma 3 lascia intendere che, in evidente contraddizione con il precedente art 4 comma 3), alla famosa “DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE” avremo una babele di titoli universitari più o meno compatibili tra loro con scadenze ad esaurimento a loro volta variamente articolate tra le diverse università. Non è il caso di ragionare su una tabella allegata alla norma che disegni tutti i possibili scenari per governare le varie situazioni che si verranno a creare? |
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Ultima modifica: 27/02/2012 23:24 Da vittorio zanon.
Ringraziano per il messaggio: vittorio zanon
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Giustissime osservazioni.....vanno pubblicizzate!
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ho letto il documento e le riflessioni di Maurizio, davvero preziose e molto "addentro" alle questioni di presente e futuro della professione, e mi chiedo come mai solo o prevalentemente gli studenti si stiano attivando.
Alcune cose , davvero ,mi trovano profondamente "dissenziente", e la questione del tirocinio è non solo confusa ma anche contro la specificità di intreccio tra teoria e pratica che caratterizza(fino ad oggi)la nostra professione.. Ho insegnato per 9 o 10 anni le materie professionali, con incarico annuale, in università, terzo anno..e ricordo con che cura venivano predisposti ambiti e spazi di tirocinio, gli apprendimenti ed esperienze da garantire anche in base alla programmazione teorica:un lavoro improbo, dietro le quinte della docenza, per personalizzare e per ogni allievo(tra 20 e 30)i "suoi" spazi di tirocinio e le "sue" basi sicure..quindi l'abbinameto con il territorio, i desideri soggettivi, le opportunità , i supervisori.. Mi chiedo se con questa progettazione succederà come, purtroppo, sta accadendo ad altre professioni..o se si tornerà allo studente a caccia personale di un tirocinio qualsiasi per puro adempimento burocratico..e questo è solo uno dei punti critici.. Ringrazio Maurizio per il suo lavoro..e sono davvero orgogliosa che ci sia Asit come spazio aperto e davvero alla comunicazione e alla discussione di tutti quelli che lo desiderano ombretta |
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Condivido molte delle riflessioni e perplessità di Maurizio che ringrazio per lo sforzo.
Il punto (domanda n.3) per me più critico rimane, come ho già scritto, il tirocinio soprattutto se rischia di uscire dal percorso formativo. L'esperienza di tirocinio costituisce parte necessaria e integrante della nostra formazione, nonchè la sua stretta connessione con le discipline caratterizzanti in un dialogo costante con queste.Il tirocinio è stato vissuto dalle Università molto spesso come un problema,un impegno gravoso, una difficoltà; immagino che quelle Università, che hanno vissuto il tirocinio non come un valore aggiunto, faranno di tutto per lasciarlo fuori dal percorso formativo. Condivido anche il rischio che paventa Ombretta di burocratizzazione del tirocinio. La traduzione in mesi , anzicchè in ore, aggiunge indeterminatezza ad un aspetto della formazione su cui si sono spesi studi, approfondimenti, riflessioni e pubblicazioni per la sua interazione con el discipline caratterizzanti. L'obbligo infine di un equo compenso di natura indennitaria contenuto nel DL 148/2011 creerà un ulteriore ostacolo al regolare svolgimento del tirocinio proprio perchè, per il servizio sociale, viene svolto nella maggior parte dei casi nella P.A. già fortemente saccheggiata dai tagli (come dice Maurizio). Relativamente alle perplessità espresse alla 6 domanda andrebbero esaminati non tanto il numero delle sanzioni comminate quanto il numero dei procedimenti avviati. La materia disciplinare è giurisprudenza domestica,richiede competenza e responsabilità a tutela del cittadino e del professionista, naturalmente individuando modalità per ottimizzazione risorse umane e finanziarie. Infine condivito tutte le perplessità espresse sull'art.22 Norme transitorie e finali, ma preciso che l'attuale classe di laurea LM n.87 prevede negli obiettivi formativi 10 CFU (sicuramente pochi)di tirocinio e nelle attività formative caratterizzanti n.15 CFU (pochi anche qui ) di discipline sociologiche e di servizio sociale (SPS 07 e SPS 09)Come poi gli ordinamenti didattici rispettino questi requisiti o li aggirano è altro discorso. Grazie per aver aperto questo dibattito. |
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.....Al comma 2 è ora riportato: “l’iscritto rende noti all’utente al momento dell’assunzione dell’incarico gli estremi della polizza ecc…” .... l’informazione all’utente sulla esistenza e copertura della polizza è un obbligo per i professionisti previsto dalla legge (comma “e” dell’articolo 3 del DL 138). Tuttavia l’intero DL è orientato alle attività libero professionali, cosa che solo in forma percentualmente residuale (a tutt’oggi) interessa la nostra professione. La maggior parte degli AA.SS. lavora nel pubblico o nel privato in forma subordinata o parasubordinata. Quindi fermo restando l’obbligo assicurativo, devo pensare che dal momento dell’approvazione della legge ogni utente che entra nella mia stanza al comune per fare la canonica richiesta di sussidio, o anche quello con il quale faccio anche un solo colloquio informale, deve firmarmi una liberatoria che attesti che l’ho reso edotto degli estremi della mia polizza …. (bel modo di aprire spazi empatici) Ora visto che questa è una proposta di legge (che può quindi rettificare provvedimenti pensati per altri contesti) non avrebbe senso integrare l’articolo con una clausola di esenzione dalla comunicazione all’utente per gli AA.SS. che esercitano in regime subordinato o para subordinato? Mauri sono sinceramente perplessa, spero di aver capito male. Non posso credere che una cosa del genere sia stata accolta dal nostro ordine. Faccio mia la tua domanda rispetto all'esenzione degli a.a.s.s. da questa clausola: oltre ai subordinati e para subordinati esistono anche, schiuma docet, i libero professionisti anche all'interno dei comuni. |
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Scorrendo i vari topic sulla Riforma, non solo in Asit ma in generale nei forum dedicati, trovo si faccia letteratura inutile su una Proposta di Riforma necessaria, adeguata e salutare per la Professione in se stessa e per la Comunità Professionale tutta. Premettendo che sono un A.S. Abilitato e di formazione Triennale (Laurea L 6 D.M 509/99), approvo in pieno (anche copntro il mio interesse) tale tentativo di riordino della Professione di Assistente Sociale per tutta una serie di evidenze:
a) Formazione Triennale in Servizio Sociale (con tirocinio annesso)offerta oggi dagli Atenei Italiani GENERALISTA, PRESSAPOCHISTA, INCOERENTE con i fini e le peculiarità della Professione di Assistente Sociale...in tal senso quali potrebbero essere le alternative alla riorma? Togliere valore legale al Titolo così da avere il CdL in Servizio Sociale attivo in pochi e controllati Atenei/adeguato Controllo di coerenza e qualità del Piano di Studi e delle Attività Didattiche VINCOLANTE. b) Completo ed oggettivo fallimento della Formazione Universitaria a doppio ciclo (3+2); emblematica in tal senso la posizione della Corte dei Conti. c) Sostanziale accesso indiscriminato alla LS 57/LM 87. Equipollenze inaccettabili. Abilitazione sostanzialmente non selettiva all'Esercizio della Professione. d) Eccessivo Divario(per certi versi imbarazzante) tra gli Assistenti Sociali in Servizio e le pochissime e fortunate nuove leve. d) Riconoscimento solo in teoria dei Laureati in Servizio Sociale e dei Professionisti Assistenti Sociali. E l'elenco proseguirebbe all'infinito... |
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