Del
resto è comprensibile: internet – di chiara vocazione comunicativa - è
letteralmente “piombata” su un assetto della Pubblica Amministrazione (ma
sarebbe più utile ragionare al plurale con Pubbliche Amministrazioni)
caratterizzato dallo strapotere della burocrazia e conseguentemente
refrattario all’innovazione o perlomeno diffidente. La forzata convivenza
tra i due “sistemi” ha prodotto delle situazioni schizofreniche per cui
anche all’interno di una stessa P.A. si trovano servizi al cittadino di
“eccellenza” informatica e paradossi che rasentano la comicità.
Della
Posta Elettronica Certificata (PEC) si parla da diversi anni ed i primi
provvedimenti normativi che ne prevedono l’utilizzo sono del 2005, ma è con
la legge n. 2 del 28/01/2009 che viene imposto l’obbligo per i
professionisti (iscritti in Albi o Elenchi ) di
dotarsi
di una casella di posta elettronica certificata entro un anno e di
comunicarla ai propri Ordini.
Gli
Assistenti Sociali, come per tutti quei professionisti per i quali è
previsto un ordine, rientrano quindi in questa previsione normativa e
debbono procedere a reperire un gestore autorizzato di PEC che li accrediti.
In
pratica si tratta di aprire una nuova casella di posta (analogamente a
quelle che si aprono con i propri fornitori di connessione ad internet come
Libero.it Alice.it ecc.. ) tra i provider autorizzati il cui elenco lo si
trova
qui.
I costi
vanno dai 5 euro/anno in su.
Ora la
domanda che molti si pongono è: ma perché non posso usare la mia? Il motivo
è nelle questioni tecniche: la Posta Elettronica Certificata “viaggia” su
sistemi “sicuri” che ne garantiscono l’inoltro e “certificano” l’invio
analogamente con quanto avviene con le comuni raccomandate postali con
ricevuta di ritorno.
Un
possibile utilizzo potrebbe essere – per esempio – l’inoltro da parte degli
Ordini Regionali delle convocazioni per le elezioni, di comunicazioni
riguardanti contenziosi relativi all’iscrizione, al pagamento delle quote
ecc…
Dal
lato Assistente Sociale l’utilizzo di una casella PEC – oltre che per
comunicazioni con l’Ordine - può essere esteso anche in altri ambiti (le
famigerate questioni condominiali, rapporti con i fornitori di servizi,
contenziosi vari con le Amministrazioni ecc…)
Come si
vede la praticità e l’economicità del sistema si ripaga ampiamente con
evidenti risparmi rispetto all’utilizzo postale in termini di tempo/lavoro,
spese materiali e non da ultimo, anche in termini ecologici.
Tutto
ok dunque? Purtroppo no: le analogie con la classica raccomandata postale
con ricevuta di ritorno si fermano …. alla borsa del postino.
La PEC
– non per motivi
tecnici ma progettuali
– non ha il meccanismo che nel lessico delle nostre poste si chiama
“avvenuta giacenza”, cioè la certezza che il destinatario ha effettivamente
tra le mani la raccomandata.
Facciamo un esempio:
con
la classica raccomandata postale
l’Ordine della Regione X deve comunicare all’A.S. Pippo che ha aperto un
procedimento disciplinare nei suoi confronti sulla base di tot
considerazioni, l’Ordine comunica nella stessa missiva che Pippo ha 30
giorni di tempo dalla data di ricevimento della raccomandata per
presentare le proprie controdeduzioni altrimenti si dà corso al
provvedimento disciplinare in questione. Il nostro postino va a casa di
Pippo, lo trova, gli fa firmare una ricevuta e da quella data decorrono i 30
giorni.
Il
postino può non trovare Pippo ed in quel caso gli lascia l’avviso che ha una
raccomandata da ritirare all’ufficio postale di zona. Pippo va all’ufficio
postale, ritira la raccomandata e da quest’altro momento iniziano i 30
giorni per controdedurre. Se entro 30 giorni Pippo non si reca all'ufficio postale a
ritirare la raccomandata, la stessa viene ritornata dalle poste all’Ordine
facendogli sapere che nessuno ha provveduto a ritirare la raccomandata (ma
questa è relativamente un’altra questione).
Con
la Posta Elettronica Certificata
l’Ordine della Regione X prepara la mail nella quale comunica a Pippo come
sopra e la invia al proprio gestore PEC (che può essere diverso da quello di
Pippo) questo gestore a sua volta la invia al gestore PEC di Pippo il quale
fa ritornare all’Ordine mittente la comunicazione che la “raccomandata” è
stata presa in consegna e questa comunicazione è – nel sistema PEC – la
“ricevuta di ritorno” che fa scattare i 30 giorni entro cui Pippo deve
rispondere.
Come si
vede, rispetto alla posta tradizionale, manca un passaggio tutt’altro che
trascurabile: la ricevuta che ritorna all’Ordine dice solo che il messaggio
sta nella casella di posta di Pippo, non che Pippo l’abbia scaricata e/o
letta. Ma questo – per la normativa che regola
la PEC
– è un dettaglio trascurabile, la ricevuta che ritorna all’Ordine vale come
ricevuta di ritorno e fa scattare inesorabilmente i 30 giorni previsti.
Se
Pippo non apre la sua casella di posta perchè sta al mare, in ospedale o ha
il computer rotto, non importa: per
la PEC
lui ha ricevuto la raccomandata, punto.
In
pratica questo significa che chiunque ha una casella di PEC è di fatto
obbligato a visitarla spesso, anche quando non “lavora”.
Ora noi
non sappiamo se Pippo merita la sanzione disciplinare che gli vuole
comminare l’Ordine della Regione X (certo che se non legge la posta per 30
giorni c’è qualcosa che non va nel suo essere professionista) tuttavia il
legislatore che ha dato disposizione ai tecnici progettisti della PEC
avrebbe dovuto imporre l’adozione di meccanismi tecnico/informatici in grado
di certificare il materiale ricevimento della comunicazione, la tecnologia
c’è … il buon senso?
Per saperne di più consulta il
“manuale” della Pec a cura Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione

Cito solo ad esempio la questione della carta di identità: uno dei primi
provvedimenti dell’attuale governo è stato quello di prorogarne la
validità di ulteriori 5 anni, ben fatto. Come si fa? Si va al comune e
si appone un timbro sulla “vecchia” carta. Già, ma nel frattempo in giro
iniziavano a circolare le carte d’identità elettroniche, formato carta
di credito, che stanno comode nei portafogli senza logorarsi, con un
problema: su queste carte non si possono apporre timbri e la soluzione
adottata è quella di accompagnare la carta di identità elettronica con
un ingombrante foglio A4 che ne attesta la validità di prolungamento con
buona pace della praticità che pure era tra i motivi dell’innovazione.